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Il contributo di solidarietà

Previdenza Pantaleo Ametrano | 04/05/2015 16:34

Ancora una volta le pensioni più elevate tornano nel mirino del legislatore, a caccia spasmodica di un contenimento della spesa.

Con buona pace di quanti continuano a sostenere sui libri di previdenza sociale, che la pensione è un debito di valore e non di valuta, e che quindi il suo potere d’acquisto deve mantenersi inalterato nel tempo, specie se costruita con versamenti contributivi corrispondenti alla sua entità.

Anche nel 2015 e fino al 31 dicembre 2016 trova infatti applicazione la tassa (che aveva debuttato già lo scorso anno) sulle cosiddette pensioni d’oro.

In realtà, per evitare di incorrere negli strali della Corte Costituzionale, che aveva già bocciato un analogo prelievo, di natura prettamente fiscale, in questo caso non si tratta di una tassa vera e propria, ma di un contributo che rimane nella disponibilità delle gestioni previdenziali obbligatorie, senza dover essere riversato allo Stato. In pratica, dovendo lo Stato di fatto tutti gli anni ripianare i conti dell’Inps, si è fatto in modo che questo soccorso fosse di entità inferiore rispetto al necessario.

Il contributo, secondo il legislatore, è volto a finanziare strumenti per la salvaguardia dei lavoratori non in possesso dei requisiti per andare in pensione dopo le modifiche introdotte dalla riforma Fornero e per il potenziamento dell’accesso al credito di famiglie e imprese.

Il contributo è dovuto in misura pari al:

- 6% per la parte eccedente l’importo di 14 volte il trattamento minimo Inps annuo, fino all’importo pari a 20 volte tale trattamento (cioè per il 2015, da € 91.434,98 a € 130.621,40);

- 12% per la parte eccedente le 20 volte e fino a 30 volte (cioè, per il 2015, fino a € 195.932,10)

- 18% oltre tale limite.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, c’è un piccolo vantaggio. L’Inps ha infatti chiarito che il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito in base al principio di competenza, e non entra nemmeno nel conteggio delle addizionali comunali e regionali.

Ci sono però una serie di trattamenti che riescono ad evitare questo prelievo: li elenca l’Inps con il messaggio 4294 del 2014: si tratta sostanzialmente delle pensioni o delle quote di pensioni cosiddette integrative, di quelle erogate alle vittime del terrorismo, degli assegni di accompagnamento alla pensione e di quelli di esodo, nonché tutte le prestazioni assistenziali.

È infine importante sottolineare che il prelievo straordinario del 3%, previsto anch’esso sino al 2016 sulla quota di reddito complessivo eccedente i 300.000 euro, non si applica sulle pensioni già assoggettate al contributo di solidarietà, che però vengono conteggiate per valutare il superamento del limite. In sostanza, un fortunato che ha 400.000 euro di reddito, composto per 350.000 euro da pensioni e 50.000 da altri cespiti, pagherà il 3% solo su 50.000 euro, perché le pensioni sono già colpite dal contributo di solidarietà.

“Contenuto a carattere medico o sanitario proveniente da una esperienza personale dell’utente”

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