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Federfarma, sciopero della farmacie contro il decreto sulle liberalizzazioni

Farmacia Redazione DottNet | 23/01/2012 18:14

''Abbiamo ipotizzato uno sciopero delle farmacie il primo febbraio se il Parlamento non modificherà il testo del decreto sulle liberalizzazioni''. Lo spiega il presidente di Federfarma, Anna Rosa Racca, al termine dell'Assemblea dell'associazione dei titolari di farmacia. ''Noi abbiamo sempre detto che siamo disponibili ad un confronto, al momento negato, e abbiamo piu' volte dichiarato che siamo favorevoli a nuove aperture pari a circa il 10% del totale delle farmacie esistenti - prosegue Racca - ma con questo decreto si potranno aprire alla fine 7mila farmacie, con il conseguente impoverimento di tutto il servizio a danno dei cittadini''.

 In tal senso Federfarma ''chiede un incontro urgente'' con i rappresentanti parlamentari affinche' siano introdotte modifiche al provvedimento. Altrimenti, conclude Racca, ''seppur nel pieno rispetto della legalita' e senza danneggiare i cittadini, che sono il nostro punto di riferimento,''saremo costretti a forme estreme di protesta''. In caso di astensione collettiva delle farmacie private, dovra' essere rispettato un termine legale minino di preavviso non inferiore a 10 giorni. E' quanto prevede la Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in base alla quale l'astensione all'inizio di ogni vertenza non potra' superare la durata di una giornata, mentre per la proclamazione della successiva giornata dovra' essere assicurato un intervallo minimo non inferiore ai setti giorni. Le farmacie, anche in caso di astensione collettiva, sono tenute ad assicurare l'apertura ed il normale funzionamento degli esercizi di turno, in conformita' a quanto stabilito dai relativi provvedimenti locali. Ma vediamo che cosa prevede la norma contestata dai farmacisti: no alla possibilita' di vendere i farmaci di fascia C (con obbligo di ricetta medica ma a carico del cittadino) al di fuori delle farmacie; un unico grande concorso straordinario per l'apertura di oltre cinque mila farmacie sul territorio, al quale potranno accedere i farmacisti non titolari e la previsione di sconti anche per i farmaci di fascia A direttamente pagati dal cittadino e di orari allargati per le farmacie. I contenuti lasciano, come dicevamo,  scontenti sia i parafarmacisti - che chiedevano la totale liberalizzazione della vendita dei farmaci C - sia Federfarma, che definisce il decreto ''incoerente e squilibrato''. "Ragioni di carattere tecnico ci hanno sconsigliato di seguire la strada" relativa alla possibilità di dispensare farmaci di fascia C fuori dalle farmacie, ha detto il ministro, sottolineando pero' come resti ''la scelta molto forte per dare apertura e respiro a un sistema molto regolamentato attraverso la decisione di fondo che è quella di dare vita a un nuovo grande concorso straordinario per oltre 5000 nuove farmacie".

Il concorso sarà per i farmacisti non titolari e potranno parteciparvi, vedendo riconosciuto il punteggio di servizio maturato, anche farmacisti che lavorano in ambito diverso da quello delle farmacie. A questo proposito, ha quindi precisato, sono previsti "poteri sostitutivi del governo nel caso in cui i tempi del decreto per l'ampliamento della pianta organica delle farmacie non dovessero essere rispettati". Ed ancora: sempre per favorire il cittadino-utente, sono previsti orari ''allargati'' per le farmacie, e sono stati pensati incentivi ad hoc per coprire le farmacie di 841 posti vacanti nei piccolissimi centri, posti ''che sono poco appetibili". Infine, anche una norma volta a generalizzare la cultura e la pratica del farmaco generico. Anche i farmacisti titolari di parafarmacie bocciano sonoramente le nuove norme, puntando il dito contro il premier: ''Lo scorso dicembre - ha affermato il presidente del Forum nazionale delle Parafarmacie Giuseppe Scioscia - il presidente Monti ha detto che i farmaci di fascia C sarebbero usciti dalle farmacie; oggi c'e' stato un completo stravolgimento del progetto liberalizzazioni e cosi' facendo hanno decretato la morte di 3800 piccole parafarmacie, perche' le nuove 5000 farmacie ne determineranno la fine''. Quanto al concorso straordinario, Scioscia ha sottolineato come siano ''nulle'' per i farmacisti di parafarmacie le possibilita' di vincita dal momento che il punteggio ''e' calcolato per questi farmacisti con parametri differenti''. Nei prossimi giorni, ha detto, ''valuteremo azioni da farsi''.

ecco il decreto che apparirà in Gazzetta:

Ultimo testo (23 gennaio) articolo 11 sulle farmacie approvato dal Consiglio dei Ministri, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

 

Art. 11

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità

delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)

1 Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio

numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una più

capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma

dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono

sostituiti dai seguenti:

“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000

abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente

l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni

fino a 9.000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la

popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad

assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle

farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto

previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche

istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il

diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per

titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o

vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale,

riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai

titolari di farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai

precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica

annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al

finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario

si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi

farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni previste dal

presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la

definizione delle procedure concorsuali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria

locale e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire

una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle

stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico,

servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia

a una distanza inferiore a 200 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a

10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore

a 1.500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in

prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei

requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli

posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al

mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria,

fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. Ai fini della valutazione

dell’esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,

per l’attività svolta dal farmacista ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge

4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i

secondi 10 anni.

6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente

normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli

obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e

prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla

clientela.

7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il

Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della

Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante

organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente

articolo.

8. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive

modificazioni, le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.

9. Il medico, fatti salvi i casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche

contrarie, aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: “o farmaco

equivalente se di minor prezzo”.

10. L’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto

prevista dal comma 2 dell’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi

riferita unicamente ai medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge

24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi

commerciali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della

procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.

11. E’ istituito, presso l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti

(ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale per l’assistenza farmaceutica nei comuni

con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il

versamento, a favore dell’ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla

farmacia, determinata dall’ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti

titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un

reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,

in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo

livello con due anni di servizio. L’ENPAF provvede a corrispondere all’avente diritto

l’indennità che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente

periodo.

12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di

fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari

delle farmacie stesse, l’obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della

convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori

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