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Farmacie private: come applicare il Contratto collettivo

Farmacia Redazione DottNet | 26/09/2009 13:58

Federfarma Napoli ha chiarito come applicare il Ccnl per i dipendenti della farmacia privata. Ecco il testo che pubblichiamo integralmente

 

ASSORBIBILITA’ DEGLI AUMENTI
1) In caso di dipendente al quale sia stato concesso un premio assorbibile recente, l’aumento contrattuale della paga base può essere assorbito, ma anche l’aumento dell’indennità speciale quadri (avendo una natura diversa dalla paga base, ma sempre concorrendo alla retribuzione complessiva mensile del dipendente) può essere assorbito lasciando quindi invariata la retribuzione mensile lorda totale?
Nel caso di superminimi assorbibili o di premi assorbibili l’assorbimento previsto dalle clausole individuali avviene secondo quanto regolato dalle stesse clausole. Se le parti hanno utilizzato in modo generico la formula della assorbibilità si può ritenere che tale assorbimento operi per qualsiasi aumento contrattuale e quindi anche per quello relativo all’ISQ. Si tratta però di questione che attiene all’interpretazione delle clausole individuali ed è quindi opportuno verificare clausola per clausola l’ambito di applicazione dell’assorbimento.

2) Esiste il caso di farmacie che hanno erogato l’anticipazione, es. 70,00 euro dal dicembre 2007 al luglio 2008, a dipendenti che hanno dei premi assorbibili recenti e ora in sede di rinnovo vogliono assorbire l’aumento con il premio assorbibile lasciando la busta paga invariata.

E’ possibile? Possono anche togliere dall’una tantum dovuta gli anticipi erogati e anche l’aumento avendo già erogato il premio assorbibile?
L’assorbimento dei superminimi o dei premi erogati individualmente può concorrere con il conguaglio riferito agli anticipi erogati sui futuri aumenti contrattuali. Si tratta di due situazioni giuridiche diverse ma concorrenti. Nel caso degli anticipi sui futuri aumenti contrattuali il datore di lavoro ha erogato spontaneamente ciò che l’accordo di rinnovo del CCNL ha poi reso obbligatorio e quindi può recuperare gli importi erogati a questo titolo. Con i premi assorbibili invece viene stabilita tra le parti del contratto individuale una modificazione del trattamento retributivo dovuto stabilendo un incremento retributivo rispetto al quale viene già prevista la possibilità di riduzione in corrispondenza di eventuali miglioramenti del CCNL.

UNA TANTUM
1) In quale busta paga va inserita l’una tantum?
L’erogazione dell’una tantum avviene con le competenze retributive del mese di ottobre 2008 per quanto attiene la primatranche e quindi dovra’ essere inserita nella busta paga relativa alla mensilita’ di ottobre 2008.

2) Per chi è stato assunto dopo la data del 1° febbraio 2006 l’una tantum va riproporzionata in dodicesimi o in quattordicesimi?
Per gli assunti dopo il 1° febbraio 2006 l’una tantum va riproporzionata in relazione “ai mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1/2/2006- 31/7/2008”: quindi, il riproporzionamento deve essere fatto in dodicesimi.

3)In presenza di dipendenti assunti negli ultimi mesi precedenti l’Accordo di rinnovo ai quali sia stato erogato l’anticipo dell’aumento del CCNL, si verifica che, pur riproporzionando l’una tantum (sia considerando le 14 mensilità sia considerando le 12) risultano avere già avuto di più. E’ corretto trattenere quanto hanno percepito in misura maggiore?
Se dovesse risultare per i lavoratori assunti nei mesi immediatamente antecedenti il 31/7 che l’importo anticipato è superiore all’importo dell’una tantum, dopo il dovuto riproporzionamento, è corretto procedere ai relativi conguagli trattenendo quanto percepito a titolo di mero anticipo rispetto a ciò che è dovuto in applicazione dell’Accordo di rinnovo.

4) Per i datori di lavoro che hanno erogato gli anticipi consigliati (v. circ. Federfarma n. 620 del 5/12/2007) che ammontano circa a 700 euro per il 1° livello, quindi un importo superiore a quanto previsto per la 1^ tranche di una tantum, l’erogazione decorre direttamente dalla 2^ tranche oppure va suddiviso in due quanto dovuto a saldo?
Se gli anticipi erogati sono di importo pari alla 1^ tranche dell’una tantum non si procederà ad alcuna erogazione e si provvederà al riconoscimento della 2^ tranche di una tantum con la retribuzione del mese di marzo 2009. Se gli anticipi erogati sono di importo superiore alla 1^ tranche l’eccedenza andrà detratta dalla 2^ tranche.

5) Sempre in tema di ricalcoli, l’acconto dell’aumento dell’ISQ come va considerato? Va scalato dall’una tantum?
L’anticipo relativo agli aumenti dell’ISQ va scomputato dall’una tantum in quanto, come scritto nell’Accordo di rinnovo, l’erogazione dell’una tantum avviene “previa integrale deduzione di quanto già corrisposto al dipendente a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali”, quindi di qualsiasi aumento contrattuale sia dei minimi tabellari sia dell’indennità speciale quadri.

6) L’Accordo di rinnovo del CCNL puntualizza che anche chi era a casa per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, “matura l’una tantum”. Quindi i dipendenti che in astensione facoltativa hanno indicativamente il 30% dello stipendio maturano comunque il diritto all’una tantum intera?
I dipendenti in aspettativa facoltativa hanno diritto all’una tantum proporzionatamente ai mesi di effettivo servizio, intendendosi per effettivo servizio anche l’astensione facoltativa per maternità come espressamente previsto.

7) Sulla base della circolare Federfarma del 3 settembre 2003 non è stata mai data l’indennità di vacanza contrattuale prevista dal protocollo d’intesa del 23 luglio 1993. E’ ancora valida l’interpretazione della predetta circolare o in sede di corresponsione dell’una tantum si deve integrare quanto non erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale?
Chi non ha erogato gli anticipi sui futuri aumenti contrattuali (non l’indennità di vacanza contrattuale prevista dal protocollo 23 luglio 1993, non applicabile) dovrà erogare l’una tantum senza ovviamente procedere a nessuna deduzione.

8) L’una tantum deve essere soggetta a tassazione ordinaria o separata?
L’una tantum prevista dall’Accordo di rinnovo è determinata in misura forfettaria ed espressamente non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita. Pertanto, il trattamento fiscale è quello ordinario e non il particolare regime della tassazione separata previsto per gli arretrati riferiti ad anni precedenti.

INDENNITA’ SPECIALE QUADRI (ISQ)
1) La tabella riepilogativa non riporta gli aumenti della indennità speciale quadri per il 1° livello super che rimane a 100,71, mentre nella circolare di accompagnamento si dice testualmente “il medesimo trattamento va applicato per il 1° livello super”. Quale è la versione esatta?
Come già detto con la circ. Federfarma prot. n. 14312/387 del 29/7/2008, l’indennità speciale quadri deve essere riconosciuta anche ai quadri inseriti nel 1° livello super nella stessa misura prevista per il 1° livello + 12 anni.

FLESSIBILITA’
1) L’art. 18 del CCNL nella versione antecedente l’Accordo di rinnovo già prevedeva una sorta di flessibilità e la possibilità del recupero di ore nell’ambito di un mese. La nuova formulazione parrebbe più stretta in quanto le ore effettuabili in più con possibilità di recupero sono 6 per settimana per non più di 16 settimane l’anno e, quindi, con un limite massimo di 96 ore l’anno. Questi limiti sono insuperabili o eventuali accordi fra le parti sono possibili (es. una settimana 48 ore e la successiva 32 ore)?
La nuova disciplina della flessibilità dell’orario si aggiunge a quella preesistente che quindi continua a potere essere utilizzata. La disciplina della flessibilità di cui all’art. 18 CCNL così come integrato dall’Accordo di rinnovo può essere modificata attraverso contratti territoriali. L’Accordo di rinnovo non pone alcun limite a tale modifica che quindi resta nella discrezionalità delle parti stipulanti a livello territoriale, salvo il rispetto della legge.

2) L’Accordo di rinnovo si esprime in questo modo “la durata normale dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali. Tale durata può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all’anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento …”. La circolare di accompagnamento di Federfarma parla della possibilità di superamento delle 40 ore settimanali (fino a 46 ore) per un massimo di 16 settimane nell’arco dell’anno. In poche parole, secondo Federfarma è possibile fare 46 ore settimanali per 16 settimane ed avere poi altrettante 16 settimane con orario inferiore al fine di arrivare nelle 32 settimane alla media di 40 ore. Il CCNL sembra invece parlare di durata media delle prestazioni lavorative per un periodo massimo di 16 settimane e pertanto 8 settimane a 46 ore e altrettante 8 con orario inferiore per fare la media di 40 ore nelle 16 settimane.
La flessibilità di orario consente, come è stato già detto nella circ. Federfarma prot. n. 14312/387 del 29/7/2008, di effettuare 46 ore settimanali per 16 settimane, anche consecutive, e quindi di recuperare l’orario in eccedenza rispetto a quello normale in altrettante settimane che possono essere sempre in numero di 16 od anche in numero superiore, semprechè il recupero avvenga, come scritto nel contratto, “nel corso di ciascun anno di riferimento”. Il riferimento contenuto nel CCNL alla durata media dell’orario settimanale di lavoro è finalizzato, in coerenza a quanto previsto dall’art. 3, del dlgs. 66/2003, a chiarire che il rispetto dell’orario di lavoro, normalmente quantificato in 40 ore settimanali fisse, può avvenire anche attraverso orari settimanali diversificati la cui media finale con riferimento al periodo massimo di 16 settimane deve corrispondere a 40 ore settimanali.

3) Se un dipendente part-time lavora delle ore in più, queste ore si possono fare rientrare in un discorso di flessibilità oraria? I lavoratori part-time possono superare le 40 ore per 16 settimane? Chi decide come e quando recuperare le ore lavorate in più? (il datore di lavoro o il lavoratore?).
La flessibilità dell’orario non può essere applicata ai dipendenti part-time per i quali il Legislatore impone la predeterminazione di un orario di lavoro e la possibilità di modifica unilaterale solo attraverso le c.d. clausole flessibili ed elastiche.

4) Le ore lavorate in più vengono compensate senza maggiorazione anche lavorate in giornata festiva?
Le ore lavorate in più a seguito dell’applicazione dell’orario flessibile dell’art. 18 CCNL se eseguite nella giornata della domenica devono essere retribuite con la maggiorazione del lavoro domenicale.

5) Quando le farmacie sono aperte per turno i dipendenti a tempo pieno lavorano una settimana 48 ore e una settimana 32 ore. Alla luce della nuova flessibilità di orario, come ci si deve comportare visto che l’orario settimanale non può superare le 46 ore?
In caso di flessibilità di orario l’orario settimanale normale raggiungibile non può eccedere le 46 ore, ciò non toglie però la possibilità di richiedere prestazioni di lavoro in regime di straordinario che saranno quindi quelle eccedenti la 46^ ora. Tali prestazioni straordinarie andranno pagate con le maggiorazioni previste dal CCNL (mentre le ore fino alla 46^ compresa non prevedono alcuna maggiorazione, ma il recupero nell’arco dell’anno di riferimento).

ECM
1) La circolare di commento all’Accordo di rinnovo del CCNL dà per scontata la validità dell’Intesa del 23 marzo 2006 anche per il 2007, rimandando alla circolare Federfarma n. 235 del 28/4/2006; dalla lettura di questa circolare tale estensione per il 2007 non risulta, anzi il testo recita “per quanto attiene la definizione del trattamento nazionale e dell’eventuale trattamento integrativo regionale in materia di ECM per gli anni successivi al 2006 è fatto espresso rinvio alle intese che saranno raggiunte nell’ambito del rinnovo del CCNL”. Quali sono queste intese? Se viene esteso al 2007 quanto previsto dal verbale d’intesa del 2006, deve essere erogata la somma di € 80,00?
L’ECM per il 2007 è regolato dal verbale d’intesa 26 marzo 2006 che è stato esteso dall’Accordo di rinnovo del CCNL all’ECM 2007. Ciò comporta il riconoscimento per il 2007 di quanto previsto dal predetto verbale d’intesa.

2) Visto che non è più riconoscibile il permesso di 8 ore relativo al 2007, deve anche essere corrisposta l’indennità sostitutiva delle 8 ore?
Se il dipendente non ha fruito del permesso di 8 ore per il 2007 a fronte della esibizione della relativa documentazione (che potrà avvenire all’atto della domanda da parte del dipendente stesso) dovrà essere pagata l’indennità sostitutiva di cui al verbale d’intesa 26 marzo 2006.

ANTICIPAZIONE INFORTUNI
1) Si chiede se l’anticipazione in questione nei confronti dell’INAIL è quella prevista e disciplinata dall’art. 70 del DPR n. 1124/65.
I trattamenti economici di infortunio sono anticipati dal datore di lavoro ai lavoratori eventualmente interessati, in applicazione della nuova normativa introdotta dal presente Accordo di rinnovo del CCNL; tali anticipazioni verranno successivamente rimborsate al datore di lavoro in applicazione dell’art. 70 del DPR n. 1124/65.

CONTRIBUTO DIPENDENTE E.B.N.
1) Il contributo di 1 euro al mese per 14 mensilità deve essere trattenuto tutto a dicembre oppure mensilmente? Per l’anno 2008 qual’è la quota da trattenere?
Il contributo di 1 euro al per 14 mensilità può essere anche trattenuto e versato in unica soluzione alla fine dell’anno. Per l’anno 2008 il contributo decorre dal mese di settembre e quindi per tale anno il contributo che il lavoratore intende versare sarà ridotto in misura massima pari a 5 mensilità.
 

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