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Polizza catastrofale: come funziona, coperture e chi è obbligato a stipularla

Professione Redazione DottNet | 10/03/2025 22:42

Diventa obbligatoria dal prossimo 31 marzo, per le imprese italiane, la copertura contro gli eventi catastrofali. Per ora non sono previste sanzioni dirette

Dopo la proroga dei mesi scorsi, diventa obbligatoria dal prossimo 31 marzo, per le imprese italiane, la copertura contro gli eventi catastrofali. Il provvedimento era previsto dalla Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, che obbligava la copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi naturali, ovvero da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e a quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese. Escluse sono le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021 (ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità) e le aziende i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Nel dettaglio, sono interessati alla norma le imprese commerciali (art 2195 cc), piccoli imprenditori (art 2083), le società (2200), le società semplici (2251), le società soggette alla legge italiana ex art. 25, legge n. 218 del 1995 (2507 e ss.), i consorzi (2612) e le società consortili (2615 ter), gli enti pubblici economici (2093 e 2201) e i Gruppi europei di interesse economico (GEIE). Per le imprese artigiane è prevista l’annotazione. Nelle sezioni speciali vanno iscritti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. Non rientrano i professionisti e coloro che non sono iscritti alla Camera di commercio nel registro delle imprese. Pertanto, la norma, in ambito sanitario, interessa le strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti. Viceversa, non ricadono in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, se non iscritti alla Camera di Commercio al registro delle imprese.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, e cioè fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e terreni. Il decreto attuativo è stato pubblicato lo scorso 27 febbraio: entrerà in vigore il prossimo 14 marzo con le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, l’aggiornamento dei valori e le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’Ivass.

In particolare, le polizze possono includere franchigie e massimali variabili a seconda della somma assicurata. È previsto uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile per somme assicurate fino a 30 milioni di euro. Per polizze tra 1 e 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Le compagnie assicurative devono garantire trasparenza nella presentazione delle offerte, pubblicando informazioni dettagliate online. L’adeguamento dei testi di polizza deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Le imprese che non stipulano le polizze entro la scadenza prevista rischiano sanzioni amministrative ed esclusione da benefici pubblici.

Per quanto riguarda i premi assicurativi, si prevede che il premio sia determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati. Devono essere valutate, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, le misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i propri beni da calamità naturali ed eventi catastrofali. In ogni caso i premi vengono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti-selezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.

Il Decreto sulle polizze catastrofali non prevede al momento sanzioni dirette per le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza. Le aziende inadempienti non sono al momento soggette a sanzioni dirette, ma indirette, si dovrà infatti tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

Dottnet ha stipulato, per i propri lettori associati, una convenzione con BMI Broker Medici Italia alla quale i professionisti potranno rivolgersi per chiedere una consulenza sulla sussistenza dell’obbligo alla copertura assicurativa ed una eventuale proposta di copertura. 

I lettori potranno compilare il modulo di richiesta al link DottNet - LP-BMI o scrivere a amministrazione@brokermedici.it o telefonando o mandando un messaggio whatsapp al numero +39 3770280950. 

 

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