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Cassazione: sì agli emolumenti aggiuntivi a specializzandi iscritti agli anni precedenti alla norma europea

Medlex Redazione DottNet | 12/12/2023 19:28

Bocciato il ricorso della Presidenza del Consiglio contro la decisione del Tribunale di Perugia che aveva già riconosciuto il diritto della professionista

Medici specializzandi, l’indennizzo spetta anche agli iscritti negli anni precedenti alla normativa europea. La Corte di Cassazione ha così riconosciuto il diritto a percepire un emolumento aggiuntivo ad una dottoressa, difesa dall’avvocato Marco Gambuli, che era stata esclusa all’epoca dell’entrata in vigore della nuova normativa. La dottoressa si era costituita davanti alla Cassazione contro il ricorso della Presidenza del Consiglio in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Perugia che le aveva riconosciuto il diritto “in qualità di medico che aveva frequentato il corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva negli anni accademici 1979/1980 – 1983/1984” all’indennizzo “parametrato all’art.11 della legge n. 370 del 1999 (Euro 6.713,94 annui), con decorrenza dal 1° gennaio 1983”.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri il diritto all’indennizzo spettava ai medici iscrittisi ai corsi di specializzazione dopo il 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore della direttiva europea. Secondo i giudici di Cassazione il ricorso della Presidenza del Consiglio va rigettato in quanto già affrontato dalla stessa Corte a sezioni unite, laddove è stato riconosciuto il diritto all’emolumento ai medici specializzandi “che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 10 gennaio 1983”. Anche secondo la normativa europea, inoltre, aveva consentito di chiarire che “coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell’anno 1982 e l’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti”. Dal rigetto del ricorso consegue anche la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali.

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