Da tempo numerose sentenze avevano escluso gran parte dei medici convenzionati dal perimetro dell’imponibilità
Per quasi tutti i medici e gli odontoiatri l’IRAP si avvia a diventare solo un (brutto) ricordo. L’IRAP, secondo l’Agenzia delle Entrate, è una particolare imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, che ha come presupposto l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Già con la legge di bilancio 2022 (art.
Peraltro, da tempo numerose sentenze avevano escluso gran parte dei medici convenzionati dal perimetro dell’imponibilità. Particolarmente interessante, ad esempio, era stata l’Ordinanza n. 27824/19 della Corte di Cassazione Civile, nella quale il collegio aveva ritenuto che la medicina di gruppo non fosse un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal Servizio Sanitario Nazionale, "sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale".
Stessa esenzione, di fatto, per quei dentisti che hanno continuato ad esercitare la professione in forma individuale, incentivati anche dalla presenza del regime forfettario che consente un notevole risparmio fiscale se si rimane al di sotto di una determinata soglia di reddito. D’altra parte, però, sono molti anche gli odontoiatri che hanno scelto l’aggregazione professionale, e questo sia per la necessità di una sempre maggiore specializzazione sotto il profilo clinico, sia per la difficoltà di esercitare al meglio attività diverse dall’atto medico, quali la gestione delle risorse umane, il marketing e la comunicazione. Per loro, a tutt’oggi, dato che svolgono un’attività strutturata ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 156/2001, l’Irap è ancora dovuta.
La cancellazione di questa tassa veramente indigesta, come detto più sopra, sembra però adesso davvero prossima sia per la maggior parte dei residui odontoiatri ancora esercenti in forma individuale sia per gli studi associati di medici e dentisti. Infatti, il Governo Meloni, nel disegno di legge delega recentemente approvato, ha previsto una revisione della disciplina dell’istituto, consistente nella sua abolizione per le società di persone e le associazioni professionali, e nella sua trasformazione in una sovraimposta dell’Ires per le società di capitali. L’iter della riforma prevede due anni per l’esame parlamentare e l’emanazione dei decreti delegati di attuazione, ma il risultato stavolta sembra davvero a portata di mano.
Se la legge cancellasse l’Irap per le categorie cui abbiamo fatto cenno, ogni soggetto d’imposta risparmierebbe una media di 2.700 euro l’anno. Ma quali e quanti sono i sanitari direttamente interessati? Come accennato, la futura esenzione dovrebbe confermare i soggetti già esclusi dal perimetro impositivo (i medici di famiglia in primis) ed aggiungere innanzitutto le società di persone (società in accomandita semplice ed in nome collettivo) e poi anche gli studi medici associati, cioè le associazioni professionali, ivi comprese le cooperative di servizi che si occupano della gestione dello studio del medico di medicina generale. Nulla da fare, invece, per quei sanitari che hanno scelto di organizzarsi sotto forma di società di capitali (come, ad esempio, la maggior parte delle società che gravitano nell’ambito dell’ex specialistica esterna accreditata che già debbono pagare una contribuzione specifica alla Gestione specialisti esterni dell’Enpam), le quali dovrebbero scontare la sovraimposta sull’Ires, che servirà a finanziare il Fondo Sanitario nazionale. Per le società odontoiatriche dotate di direttore sanitario è il caso di ricordare che rimane comunque dovuta la contribuzione dello 0,50% in favore della Gestione libera professione del Fondo Generale Enpam. Occorre dunque seguire con particolare attenzione l’iter legislativo della riforma, in attesa che queste ottime prospettive possano definitivamente consolidarsi.
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