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Ricetta farmaci di fascia C: le nuove direttive aggiornate

Medicina Generale Redazione DottNet | 06/03/2022 20:53

Le regole relative all'avvio della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale

A distanza di un mese circa dall'introduzione della ricetta dematerializzata per i farmaci di fascia C, la Fnomceo in una sua circolare di venerdì scorso ha precisato termini e modalità di attuazione della normativa. Per quanto riguarda i compiti del medico giova intanto ricordare che "il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del Ssn, secondo le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011 riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti". Il testo precisa anche che "Al termine della compilazione di una ricetta bianca elettronica viene rilasciato dal SAC un numero di protocollo univoco, detto NRBE (Numero di Ricetta Bianca Elettronica) e un numero breve detto PIN-NRBE, più comodo da utilizzare ad esempio per comunicazioni verbali; contemporaneamente viene prodotto un promemoria della ricetta in formato pdf, che può essere stampato dal medico e consegnato al paziente o inviatogli con modalità alternative, come ad esempio tramite e-mail o visualizzato dal paziente stesso nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico o in un'apposita area dedicata al cittadino predisposta dal Sistema TS".

Il numero breve o Pin "risulta comodo nel caso in cui il paziente debba dettare il numero di ricetta bianca elettronica al farmacista al momento dell'erogazione dei farmaci. Il farmacista, comunque, leggendo il codice NRBE oppure il PIN-NRBE, unitamente al codice fiscale del paziente, può visualizzare la ricetta bianca elettronica prescritta dal medico ed eventualmente erogarla".

Ecco però le nuove regole con i dettagli.

Contesto normativo di riferimento

Com'e noto, in materia di dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN, l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con it Ministero della Salute del 30 dicembre 2020 ha previsto che it medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le modalita gia operative in tutte le regioni riguardanti la ricetta dematerializzata a carico del SSN (decreto 2 novembre 2011).

 Tempistica di attuazione

Le procedure di dematerializzazione della ricetta medica per la prescrizione dei farmaci non a carico del SSN sono avviate a partire dal 31/1/2022, con la diffusione progressiva nelle singole Regioni/PA e presso i SASN, secondo le date di avvio comunicate dalle medesime singole Regioni/PA e dal Ministero della salute, pubblicate sul portale del Sistema TS www.sistemats.it. In ogni caso, a fronte della generazione di una ricetta dematerializzata in una regione/PA ovvero SASN, la medesima puo essere utilizzata dal cittadino in circolarita su tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 31/1/2022 le singole farmacie di tutto it territorio nazionale dovranno utilizzare le procedure previste dal decreto in oggetto, al fine di consentire l'utilizzo di tali ricette.

Tipologie di prescrizioni per le quali a prevista la dematerializzazione

Si tratta delle prescrizioni non a carico del SSN (c.d. ricetta biattca) ripetibili e non ripetibili. Restano, al momento, escluse dalla dematerializzazione:

·         le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i., nonche

·         le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e

Indicazioni per la prescrizione della ricetta dematerializzata per la prescrizione di  farmaci non a carico del SSN

Prescrizione. La ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN e individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le predette modalita di cui at decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati, it medico rilascia all'assistito it promemoria cartaceo, secondo it modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it), che, su richiesta dell'assistito, puo essere trasmesso anche tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011. Sono abilitati alla prescrizione delle ricette di farmaci non a carico del SSN tutti i medici iscritti agli Ordini professionali. Le regioni possono dare indicazioni circa le tipologie di medici del SSR da includere prioritariamente nelle procedure. Qualora non sia possibile l'utilizzo delle citate procedure, it medico potra utilizzare la ricetta cartacea.

Erogazione. Al1'atto dell'erogazione, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modality di cui al decreto 2 novembre 2011.

Indicazioni per la conservazione della ricetta dematerializzata per la prescrizione di  farmaci non a carico del SSN

 Per le ricette dematerializzate non ripetibili (RNR), anche limitative (RNRL), nonche per le ricette dematerializzate ripetibili (RR), anche limitative (RRL), l'obbligo di conservazione della ricetta si ritiene assolto dal SAC the assicura la conservazione a norma e da la possibilita. al farmacista di estrarre le ricette spedite in quella farmacia in un determinato periodo di tempo a fronte  di controlli o ispezioni. II SAC assicura la conservazione per due anni ove previsto.

Circolarità interregionale delle ricette dematerializzate di farmaci non a carico SSN  

e) Ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni di farmaci di cui alla presente Circolare possono essere utilizzate dagli assistiti  su tutto territorio nazionale.

Divieto di fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica

E' vietata la vendita a distanza dei medicinali con obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell'art.l 12-quater, comma 1, del d.lgs.219/2006. Per tale motivo, anche nel caso di prescrizione con ricetta bianca dematerializzata, la dispensazione e la vendita di un medicinale con obbligo di prescrizione medica deve essere effettuata nella farmacia.  Le specifiche tecniche inerenti alla dematerializzazione della ricetta per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN sono pubblicate sul sito www.sistemats.it.

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