Può solo fornire consulenze e dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari e, comunque, altri prodotti venduti in farmacia
«Il farmacista può esercitare l’attività di nutrizionista, nel rispetto della legislazione vigente, limitando l’attività in campo nutrizionistico alla sola consulenza». Lo conferma la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), in risposta ad un quesito inviato dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Salerno, avente come oggetto «parere su farmacista nutrizionista». Secondo quanto precisato dall'Ordine «in linea generale, il farmacista, anche specializzato, non può prescrivere diete, ma può esclusivamente fornire consulenze e dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari e, comunque, altri prodotti venduti in farmacia (parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15 dicembre 2009). La prescrizione delle diete, infatti, è riservata alla competenza del medico, del biologo e del dietista».
«A tal proposito – sottolinea ancora la Federazione -, la Suprema Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha affermato che “integra il reato di esercizio abusivo di una professione, l’attività di colui che fornisce indicazioni alimentari personalizzate, sulla base della valutazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente, caratterizzate da puntuali prescrizioni e previsioni, senza però appartenere alle categorie professionali che hanno specifiche competenze in tema di bisogni alimentari” (Cass. pen. Sez. VI Sent., 30/03/2017, n. 20281)». Nell’ottobre del 2018 l’Associazione farmacisti esperti in nutrizione (Afen), era intervenuta fornendo invece un’interpretazione diversa della norma, alla luce del quadro normativo vigente.
L’associazione, inoltre, aveva chiarito che «in Italia non esiste la professione del nutrizionista, né è stata inserita come nuova figura sanitaria nella “legge Lorenzin”, ma sono riconosciute competenze nel settore nutrizionale a medici, farmacisti, biologi e dietisti, come confermato dalla sentenza n.20281/17 del 28.04.2017, che ha affermato un importante principio: “l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraversi schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatta salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, per le ricadute in termini di salute pubblica, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario».
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