Gullotta: una vittoria, così il tribunale ci riconosce come farmacisti.
L’articolo 8 del regolamento delle insegne del Comune di Firenze, nella parte “in cui consente alle sole farmacie di esporre insegne a bandiera con la croce conformi alle tipologie ammesse nella zona A del centro storico laddove le caratteristiche ambientali e l’architettura dell’immobile lo consentano”, deve essere annullato.
Lo stabilisce la sentenza del Tar Toscana 520/2016 che ha accolto il ricorso presentato da una parafarmacia di via Cavour a Firenze a cui Palazzo Vecchio aveva negato l’insegna a croce verticale, cosiddetta a bandiera.
“Il simbolo della croce non si correla in modo specifico alle sole categorie di medicinali che le farmacie sono abilitate a commercializzare ma designa più comprensivamente l’offerta al pubblico di prodotti e servizi di pubblica utilità inerenti la cura della salute umana che la legge non riserva alle farmacie ma, casomai, ai farmacisti (non per nulla è proprio la croce a contraddistinguere il relativo ordine), attribuendo solo al colore verde valenza distintiva” argomentano i giudici amministrativi toscana in un passaggio della sentenza che probabilmente farà molto discutere e darà nuovo vigore alle istanze dei farmacisti delle parafarmacie.
“Pertanto, nel momento in cui la p.a. assuma che l’offerta al pubblico di servizi sanitari può giustificare una deroga al divieto di installazione di insegne a bandiera nel centro storico, tale deroga deve essere estesa a tutti gli esercizi che svolgano tali attività, specie se in concorrenza fra loro.”
Secondo il Tar toscano, in buona sostanza, se la deroga contenuta all’articolo 8 si motiva per facilitare l’individuazione di servizi ritenuti di pubblica utilità, le parafarmacie sono assimilabili alle farmacie: forniscono servizi che non si“esauriscono in un mero scambio di natura commerciale” ma hanno “un contenuto strettamente professionale potendo essere erogati soltanto da soggetti particolarmente qualificati come i farmacisti che l’ordinamento nazionale, non a caso, considera come ‘persone esercenti un servizio di pubblica necessità”. Nel “riesaminare l’istanza presentata dalla ricorrente, in esecuzione della sentenza – scrivono ancora i giudici – il Comune di Firenze non potrà considerare come ragione ostativa all’installazione dell’insegna il fatto che essa designi l’offerta di servizi e prodotti sanitari da parte di una parafarmacia anziché di una farmacia e dovrà valutare se, in concreto, il manufatto risulti compatibile con le caratteristiche ambientali e l’architettura dell’immobile usando parametri imparziali e non discriminatori che tengano conto dei criteri gia’ all’uopo utilizzati in casi simili ed esplicitando l’iter logico seguito con adeguata motivazione”.
“La sentenza del Tar Toscana che permette anche alle parafarmacie di Firenze di esporre la Croce a bandiera così come le Farmacie è un punto a nostro favore chiaro ed inequivocabile”. Lo afferma il presidente della Federazione nazionale Parafarmacie italiane, Davide Gullotta.
"E' un risultato significativo che testimonia l'impegno della FNPI nella tutela dei farmacisti che operano in parafarmacia", precisa Gullotta. "La sentenza mette nero su bianco come le parafarmacie siano assimilabili alle farmacie perché forniscono un servizio di pubblica utilità. Un piccolo ma importante tassello che chiarisce ancora una volta quello che ribadiamo da sempre: in parafarmacia c'è un professionista della salute che mette a disposizione del cittadino/paziente le proprie competenze e qualifiche".
Il ricorso “è stato presentato e portato avanti dalla co-Referente regionale della Toscana della Federazione nazionale Parafarmacie, la dott.ssa Giuseppina Pierotti”.
“Una sentenza che non pone un paletto definitivo – commenta Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori – – ma che stabilisce la fine di un arrogante monopolio e l’affermazione di un diritto di comunicazione e informazione”.
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