Analisi dell’art. 2560 c.c.
In tema di cessione d'azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560, della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui a cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido.
1. I rapporti tra le parti
Nell'art. 2560 si assiste ad un rovesciamento di prospettiva rispetto all'art. 2559 inerente i crediti, dato che l'art. 2560 stabilisce che il venditore dell'azienda non è liberato dai debiti ( banche, fornitori etc) che la riguardano se non risulti che i creditori vi hanno consentito; in altre parole, deve intervenire una pattuizione ad hoc affinché i debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta passino all'acquirente e, a tal fine, non sarebbe sufficiente che il creditore dichiari unilateralmente di liberare il cedente, ma occorrerebbe una clausola nel contratto di vendita dell'azienda che preveda l'accollo dei debiti al compratore (Bonfante, Cottino, L'imprenditore, in Tratt. Cottino, I, Padova, 2001, 643), in assenza del quale, l'acquirente risponde in solido con l'alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla sua liberazione (Campobasso, Diritto commerciale, I, Torino, 2003, 160).
La giurisprudenza in proposito parla di un accollo cumulativo ex lege che dà luogo ad una solidarietà in forza di legge tra l'alienante e l'acquirente dell'azienda commerciale. Per i debiti, in particolare, l'art. 2560 prevede l'accollo cumulativo ex lege, all'acquirente (a tutela dei creditori aziendali che subirebbero altrimenti la sottrazione della garanzia costituita dai beni dell'impresa) dei "debiti" (ovviamente anteriori all'alienazione), ma alla condizione che detti debiti "risultino, dai libri contabili obbligatori" (principio in questo caso posto a tutela dell'acquirente medesimo).
Nel giudizio promosso dal terzo creditore nei confronti dell'alienante dell'azienda, per il pagamento di un debito inerente all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriore al trasferimento (art. 2560, 1° co.), è irrilevante l'accertamento sia dei patti intercorsi in ordine ai presistenti debiti aziendali tra alienante ed acquirente dell'azienda, sia dell'esistenza dell'annotazione del debito nei libri contabili obbligatori, la quale assume valore, ai sensi del 2° co. dell'articolo citato, solo nel diverso caso in cui il terzo creditore abbia proposto domanda di pagamento del suddetto debito nei confronti - solo od anche - dell'acquirente dell'azienda..
Nessuna responsabilità ex art. 2560, 2° co., può sorgere in capo al cessionario di una azienda per debiti contratti dal cedente anteriormente al trasferimento se non risultanti dai libri contabili obbligatori di cui all'art. 2214 dello stesso codice.
2. Liberazione dell'alienante
La cessione di attività commerciale, ai sensi dell'art. 2560, non libera l'alienante dalle obbligazioni passive inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta ove non sia intervenuto il consenso dei creditori (nella specie, quello dell'Inps) alla liberazione del debitore (P. Mantova 22.12.1988).
Il principio è confermato nel caso in cui il trasferimento d'azienda avvenga nella forma del conferimento di un'azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali: in virtù di tale trasferimento, l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento ed è pertanto legittimato a contestarne l'esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l'intervenuta annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, 2° co.
Dal contenuto precettivo dell'art. 2560 e da una lettura sistematica dell'intero complesso di norme dettate in materia di cessione di azienda si desume che l'alienante non è responsabile per i crediti posteriori al trasferimento, rientrando gli stessi nell'esclusiva gestione del cessionario, cosicché il cedente non può essere ritenuto responsabile in solido con il cessionario per un'obbligazione scaturita da una sentenza successiva alla cessione, la quale sia opponibile al cessionario in forza del subentro nella titolarità del diritto litigioso ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 2112, come modificato dall'art. 47, 3° co., L. 29.12.1990, n. 428, in caso di trasferimento di azienda, il presupposto affinché sussista la responsabilità solidale del cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, è la vigenza del rapporto di lavoro[8] e non è riferibile ai rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento; per questi ultimi trova applicazione il solo art. 2560 che consente al lavoratore di agire nei confronti del nuovo titolare solo se il suo credito risulta dai libri contabili.
In relazione ai debiti inerenti all'esercizio d'azienda ceduta, il cedente è liberato solamente quando il contratto di cessione preveda l'accollo dei debiti al compratore ed i terzi aderiscano a tale previsione. Nei rapporti interni, salvo patto contrario, vige il principio che ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti alla propria gestione..
3. Responsabilità del cessionario per i debiti aziendali
L'eventuale solidarietà dell'acquirente dell'azienda in un debito dell'alienante, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 2560, 2° co., non può implicare il diritto del secondo di rivalersi contro il primo, in tutto od in parte, di quanto versato al terzo creditore, perché, nell'obbligazione solidale, il regresso di un condebitore verso l'altro postula l'imputabilità o coimputabilità a quest'ultimo del fatto costitutivo del debito, e, quindi, non spetta a chi adempia un debito discendente esclusivamente da fatto proprio (contrattuale od extracontrattuale).
In caso di cessione di azienda, afferma la Cassazione, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo.
Il regime fissato dall'art. 2560, 2° co., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda] (C. 11318/2004).
La responsabilità dell'acquirente di un'azienda, per i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa ed anteriori al trasferimento, si pone su un piano cumulativo e non implica, in difetto di consenso dei creditori, la liberazione dell'alienante; pertanto la cessione di azienda non è di per sé idonea ad incidere sulla situazione d'insolvenza dell'imprenditore cedente in relazione alle predette obbligazioni, anche al fine della dichiarazione di fallimento del medesimo .
4. Efficacia delle scritture contabili
Al fine di offrire ai creditori aziendali una tutela ulteriore (la responsabilità solidale tra il venditore e il compratore) per una categoria particolare di debiti: quelli che lo stesso venditore aveva annotato nelle proprie scritture contabili il legislatore ha stabilito che per questi ultimi risponde ex lege, oltre all'alienante, l'acquirente dell'azienda. Ciò anche al fine di consolidare la disciplina prevista dagli artt. 2709, 2710, 2711 circa l'efficacia probatoria delle scritture contabili, dato che in tal modo il creditore che dovesse ricorrere al giudice al fine di ottenere il proprio credito potrà comunque contare sul soggetto, l'acquirente, che essendo subentrato al vecchio proprietario, ha acquisito anche la posizione di imprenditore contro il quale fanno prova le scritture contabili.
Infatti, l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Ne consegue che l'iscrizione nei libri contabili si configura come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente, atteso che l'art. 2560, è norma eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica.
Appare evidente che nel contesto temporale attuale, ove è frequente imbattersi in cessioni di farmacie assai indebitate, diventa fondamentale l’attenta analisi dei dati strutturali di bilancio, vieppiù che in molti casi i debiti superano di gran lunga il valore di avviamento della farmacia ceduta con rischio di trasferimento del default.
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