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Split Payment e farmacie: come gestire le novità in materia

Farmacia Redazione DottNet | 17/05/2018 11:44

Possibili ritocchi al sistema di fatturazione elettronica, ma solo quando "diventerà un modo diffuso di gestire l'Iva". Intanto, grazie ad essa ci saranno "controlli puntuali e rapidi", e sarà "molto più difficile" organizzare frodi fiscali, ad esempio quelle di chi "opera correttamente formalmente, ma per periodi brevi", poi "chiude l'attività, ma non versa nulla, e quando l'Amministrazione finanziaria se ne accorge, un paio d'anni dopo, in media, ormai non c'è più nulla, è sparito tutto".

A dirlo Vieri Ceriani, consigliere del ministro dell'Economia e delle Finanze per gli Affari fiscali, intervenendo questa mattina al convegno promosso a Roma dalla Cna sulla tassazione delle Pmi. A giudizio del rappresentante del dicastero di via XX settembre, inoltre, i nuovi meccanismi di controllo metteranno i bastoni fra le ruote anche a chi vuole organizzare "una frode classica, quella della stamperia", tipica di chi "emette fatture, a fronte di prestazioni, o di forniture di beni inesistenti, solo per consentire all'altra parte di scaricarne i costi". Per il consigliere del Mef, 'reverse charge' (inversione contabile dell'Iva) e 'split payment' (sdoppiamento del pagamento, per cui la Pubblica amministrazione versa al fornitore la somma dovuta per la cessione del bene, o del servizio e versa l'Iva direttamente all'Erario, ndr) sono "interventi anti-frode che, purtroppo, come tutti gli interventi legislativi non sono mirati, colpiscono un po' nel mucchio" e, dunque, "è giustificata" la critica della Cna che, in particolare, vorrebbe l'eliminazione dello 'split payment'. Pertanto, ha annunciato Ceriani, "se prende corpo, e come riteniamo che accadrà, la fatturazione elettronica diventerà un modo diffuso di gestire l'Iva, provvedimenti di questo tipo potranno, ovviamente, essere sostituiti da controlli più mirati, basati sull'analisi del rischio", ha concluso.

Anche le farmacie sono interessate da questo provvedimento, in virtù dei rapporti che intrattengono con il SSN.

Di sicuro è ormai chiarito che questa modalità non si applica alla cessione di medicinali effettuata dalle farmacie al SSN, visto che sono certificate da scontrino fiscale e riepilogate per la trasmissione dalle Distinte Contabili Riepilogative (DCR). Le farmacie, inoltre, sono classificate nella categoria delle “attività al minuto” per le quali la determinazione dell’Iva su corrispettivi si estrapola applicando il metodo della “ventilazione”, metodo non modificabile, vista la diversità delle aliquote Iva applicate ai vari prodotti somministrati. Pertanto al momento del pagamento si provvederà come sempre a determinare l’Iva a debito e a versarla nei tempi e nei modi soliti. Nella DCR però risiedono anche le prestazioni, quali DPC, assistenza integrativa, erogazione di presidi o dispositivi medici, servizio Recup, per i quali è prevista l’emissione di fattura. Per i suddetti servizi, pertanto, trova applicazione lo “split-payment” e, di conseguenza, il pagamento alla farmacia arriverà al netto dell’Iva che, come abbiamo detto, sarà versata dall’Ente direttamente all’Erario. In conseguenza di ciò si dovrà necessariamente modificare la Distinta Contabile Riepilogativa, in quanto andrà esposto l’imponibile di tali prestazioni separatamente dalla relativa imposta.

Quali sono i riflessi in capo alla farmacia L’art. 2 del D.M. 23.01.2015, pubblicato nella GU 27 dello scorso febraio, dispone che le fatture emesse per le prestazioni sopra indicate, ma ovviamente per tutte le vendite effettuate dalla farmacia nei confronti della P.A., vengano annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, “senza computare l’imposta”. Di conseguenza, per il cedente/prestatore il credito verso i clienti sarà corrispondente al totale della fattura al netto dell’Iva a debito, che non sarà incassata. Sia le fatture emesse, che la nuova Distinta Contabile Riepilogativa, modificata come abbiamo detto a seguito dell’introduzione dello “split-payment”, dovranno evidenziare che trattasi di “Iva a carico cedente/prestatore ex art.17-ter, D.P.R. n. 633/1972”. In caso di eccedenza d’imposta detraibile (art. 8, D.M. 23.01.2015) per un ammontare non superiore all’imposta non rimborsata a seguito dello “split-payment”, i cedenti/prestatori sono ammessi al rimborso del credito Iva in via prioritaria. E’ il caso di sottolineare che la farmacia difficilmente si troverà in questa situazione, in quanto la maggior parte degli incassi sarà soggetta a ventilazione e, pertanto, esclusa dal provvedimento. L’Ente Pubblico, di contro, si troverà a versare l’Iva passiva senza possibilità di compensazione (art. 1, comma 1, D.M. 23.01.2015) e utilizzando uno specifico codice tributo. Si ricorda, per altro, che, come previsto dall’art. 1, comma 631, della Legge di Stabilità, il nuovo metodo di versamento dell’Iva appena esaminato è soggetto ad autorizzazione della Commissione UE, alla quale il MEF, con la Nota del 14.11.2014 n. 8006, ha inoltrato la richiesta della misura di deroga ex art. 395, chiedendo appunto l’autorizzazione all’applicazione dello “split-payment” nel nostro Paese.

Fonte: mef, euroconference

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