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Percentuali di ricarico: Cassazione frena il fisco sugli accertamenti

Farmacia Redazione DottNet | 08/04/2015 19:07

Con Sentenza 4 marzo 2015, n. 4312, la Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di accertamento induttivo, che è illegittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra i prezzi di acquisto e di rivendita operato solo su alcuni articoli, anziché su un inventario generale delle merci. Secondo la Suprema Corte, inoltre, la determinazione della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta deve avvenire adottando un criterio che sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni, applicato ad un campione scelto in modo appropriato e fondato su una media aritmetica o ponderata, a seconda della composizione del campione stesso.

La sentenza può essere facilmente adattata alle farmacie perchè anch'esse aziende costrette a girare una innumerevole quantità di articoli per soddisfare la domanda dell'utenza. Due recenti decisioni della Cassazione (n. 673 del 16/01/2015 e n. 4312 del 04/03/2015, entrambe della Sezione V) intervengono sul delicato problema delle riprese fiscali fondate in tutto o in parte sulla ricostruzione presuntiva delle percentuali di ricarico.
Se la contabilità dell’impresa verificata non si rivela inattendibile, per presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati non è sufficiente un semplice indizio, dovendo le circostanze che conducono a quella conclusione essere gravi, precise e concordanti per far prova contro l’imprenditore.


Ciò non di meno, troppo spesso le rielaborazioni del ricarico medio aziendale “proposte” dal Fisco vengono effettuate con grande leggerezza giungendo a risultati talora abnormi, specie se confrontati appena più attentamente con la realtà economica dell’azienda.


 


Con le sentenze citate la Suprema Corte interviene su questa deprecabile “prassi” piuttosto incisivamente, dato che non si limita a riconoscere che il criterio di calcolo prescelto “deve comunque rispondere a canoni di coerenza logica e di congruità”, ma declina immediatamente il principio in indicazioni molto concrete, precisando innanzitutto che il ricorso al criterio della media aritmetica semplice – in luogo della media aritmetica ponderata – può fornire risultati attendibili soltanto quando risulti la sostanziale omogeneità dei beni ceduti dall’azienda. Se, invece, tra le varie categorie merceologiche esiste una notevole differenza – come nel caso in cui le referenze che presentano il ricarico meno elevato registrano una frequenza di vendita nettamente superiore alla media aziendale – il ricorso alla media aritmetica ponderata si rivela indispensabile. Anche il criterio di scelta del campione selezionato per il confronto tra i prezzi di vendita e di acquisto – quasi mai l’analisi dei verificatori viene condotta su tutto l’inventario aziendale – deve essere attentamente valutato, dovendo questo costituire necessariamente un gruppo significativo per qualità e quantità dei beni oggetto dell’impresa.


 


Del resto, come chiarisce espressamente la sentenza n. 673, qualora il contribuente contesti in sede contenziosa il criterio della determinazione della percentuale di ricarico, a tali indicazioni devono attenersi anche i giudici di merito, chiamati infatti “… a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea e disomogenea, dei beni merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto.”


 


 

fonte: farmaciavirtuale

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