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Iva, attenzione alle fatture dpc. Massima libertà per i prodotti

Farmacia Redazione DottNet | 01/10/2013 14:35

È scattato l’aumento di un punto dell’aliquota Iva ordinaria, dal 21 al 22%. Il provvedimento interessa alcuni prodotti venduti in farmacia (cosmetici, parafarmaco eccetera) e la prestazione di servizi come la distribuzione per conto, non si applica invece ai farmaci e agli altri prodotti assoggettati alle aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Una particolare attenzione va riservata alle fatture riguardanti dpc e altri servizi erogati per la pubblica amministrazione: se emesse in data antecedente al 1 ottobre, le fatture continueranno a essere assoggettate all’Iva al 21%, anche in caso di pagamento successivo; se emesse da martedì, invece, le fatture dovranno riportare la nuova aliquota del 22%, anche se relative a prestazioni effettuate prima dell’inizio del mese. Eventuali richieste delle Asl perché su fatture emesse da martedì si continui ad applicare l’Iva al 21% - in quanto relative a prestazioni eseguite precedentemente – non potranno essere soddisfatte dalle farmacie.  Per quanto riguarda i prodotti, invece, ogni titolare di farmacia potrà decidere in piena autonomia se adeguare il prezzo al pubblico riversandoci sopra il punto Iva in più oppure lasciare i prezzi invariati e assorbire l’aumento. Si tratta di una scelta gestionale legata alle strategie commerciali dell’impresa, perché stiamo parlando di prodotti di libera vendita il cui prezzo è fissato dal singolo dettagliante.

Nel caso il titolare optasse per l’aumento, non dovrà far altro che moltiplicare il vecchio prezzo per 1,0083, provvedendo ad aggiornare tutti i prezzi delle merci interessate comunque esposte nei locali di vendita. La Banca Dati Federfarma provvederà ad aggiornare le tabelle Iva senza modificare gli eventuali prezzi al pubblico consigliati dal produttore.  Sul tema Iva, infine, è utile rammentare che le farmacie liquidano generalmente l’Iva con il meccanismo della “ventilazione”: la registrazione dei corrispettivi per beni e prestazioni di servizio venduti senza emissione di fattura, in sostanza, viene effettuata senza distinzione per aliquote (4%, 10% e 22%), perché la ripartizione è poi calcolata in modo proporzionale alla distribuzione sulle tre fasce dei beni acquistati dalla farmacia nel mese o nel trimestre precedente per la rivendita (salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale). 

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Fonte: federfarma

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