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Totalizzazione contributiva: alcuni chiarimenti

Medicina Generale Redazione DottNet | 21/10/2008 16:00

Sulla base di numerose richieste ricevute, ritorniamo sulla totalizzazione dei periodi contributivi, per offrire soluzioni ai dubbi più frequenti su questa materia.
Com’è noto, la totalizzazione ha la stessa finalità della ricongiunzione contributiva, e cioè normalmente quella di valorizzare spezzoni contributivi che altrimenti andrebbero perduti, ma i due istituti presentano due significative differenze: la prima è che la totalizzazione è sempre gratuita, mentre la ricongiunzione può avere un costo a carico dell’assicurato; la seconda è che con la totalizzazione i contributi non passano da un ente all’altro e ciascun Ente calcola la propria quota di pensione, mentre con la ricongiunzione i contributi vengono concretamente trasferiti presso l’Ente previdenziale accentrante, e la prestazione viene calcolata soltanto secondo le regole in vigore presso tale ultima gestione.
 

La totalizzazione può essere esercitata a condizione che l’assicurato, senza distinzione fra uomini e donne, abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni (cosiddetta totalizzazione di vecchiaia), oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (cosiddetta totalizzazione di anzianità).
Per quanto attiene l’Enpam, data la specificità della sua normativa regolamentare, come già sopra accennato, occorre dar conto di alcune particolarità.
In primo luogo, è opportuno occuparsi della problematica della coincidenza dei periodi assicurati. L’art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, come recentemente modificato, dice espressamente che la totalizzazione consiste nella possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione.
Con riferimento ai medici ed agli odontoiatri questa disposizione, ad una prima lettura, appare fortemente penalizzante. Ciò perché essi, oltre al Fondo relativo all’attività principale da loro esercitata (Inpdap per i dipendenti pubblici, Inps per i dipendenti Inps, Fondi Speciali Enpam per i convenzionati e Quota B del Fondo Generale Enpam per i liberi professionisti) sono obbligatoriamente iscritti, dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese successivo al compimento del 65° anno di età, anche alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale Enpam e pertanto tutti i loro periodi di assicurazione previdenziale (fatta eccezione, in alcuni casi, per degli spezzoni marginali) sono coincidenti fra loro.
Tuttavia, sin dalla prima circolare esplicativa (n. 69 del 9 maggio 2006), l’Inps ha chiarito che il riferimento alla coincidenza dei periodi assicurativi non aveva l’effetto di precludere il diritto alla totalizzazione, ma semplicemente quello di puntualizzare che, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola. Ai fini della misura del trattamento, invece, ogni gestione deve valorizzare tutti i periodi di versamento, a patto che abbiano durata superiore a tre anni.


Va pertanto definitivamente chiarito che l’iscrizione alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale, anche se normalmente coincidente in tutto o in parte con altri spezzoni assicurativi, non comporta in nessun caso l’esclusione dalla facoltà della totalizzazione dei periodi contributivi.
In secondo luogo, è ben noto che la “Quota A” del Fondo Generale Enpam non contempla la possibilità di fruire di una pensione di anzianità, ma è previsto solo il pensionamento di vecchiaia, dopo il compimento del 65° anno di età. Da ciò alcuni fanno discendere l’impossibilità di accedere alla totalizzazione ai fini del diritto a pensione di anzianità.
Anche questa impostazione non è corretta. Infatti, accedendo alla totalizzazione, si sceglie di fruire di un trattamento previdenziale completamente diverso dalla pensione Enpam ed avente caratteristiche sue proprie, dipendenti da una legge dello Stato. Pertanto, anche in presenza di iscrizione alla “Quota A” del Fondo Generale, qualora si sia in possesso dei requisiti previsti, e cioè un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni e gli eventuali ulteriori elementi necessari (quali ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente), la pensione di anzianità da totalizzazione può essere regolarmente richiesta e decorrerà, come tutte le altre, dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Naturalmente, ciò non toglie che, ove l’iscritto infrassessantacinquenne decida di mantenere l’iscrizione all’Albo professionale, egli, nonostante già goda della pensione, conserva l’obbligo di contribuire alla “Quota A” fino al mese di compimento del 65° anno di età. Se a quella data sarà in possesso di almeno 5 anni ulteriori di contribuzione, potrà godere di una pensione della medesima gestione, ovviamente commisurata ai contributi versati solo nell’ultimo periodo; in caso contrario avrà diritto alla restituzione dei medesimi contributi, ovvero – per poter comunque avere una pensione aggiuntiva – potrà attivare la facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione almeno sino a quando non raggiungerà i 5 anni di versamento.


 

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