Sulla base di numerose richieste ricevute, ritorniamo sulla totalizzazione dei periodi contributivi, per offrire soluzioni ai dubbi più frequenti su questa materia.
Com’è noto, la totalizzazione ha la stessa finalità della ricongiunzione contributiva, e cioè normalmente quella di valorizzare spezzoni contributivi che altrimenti andrebbero perduti, ma i due istituti presentano due significative differenze: la prima è che la totalizzazione è sempre gratuita, mentre la ricongiunzione può avere un costo a carico dell’assicurato; la seconda è che con la totalizzazione i contributi non passano da un ente all’altro e ciascun Ente calcola la propria quota di pensione, mentre con la ricongiunzione i contributi vengono concretamente trasferiti presso l’Ente previdenziale accentrante, e la prestazione viene calcolata soltanto secondo le regole in vigore presso tale ultima gestione.
La totalizzazione può essere esercitata a condizione che l’assicurato, senza distinzione fra uomini e donne, abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni (cosiddetta totalizzazione di vecchiaia), oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (cosiddetta totalizzazione di anzianità).
Per quanto attiene l’Enpam, data la specificità della sua normativa regolamentare, come già sopra accennato, occorre dar conto di alcune particolarità.
In primo luogo, è opportuno occuparsi della problematica della coincidenza dei periodi assicurati. L’art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, come recentemente modificato, dice espressamente che la totalizzazione consiste nella possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione.
Con riferimento ai medici ed agli odontoiatri questa disposizione, ad una prima lettura, appare fortemente penalizzante. Ciò perché essi, oltre al Fondo relativo all’attività principale da loro esercitata (Inpdap per i dipendenti pubblici, Inps per i dipendenti Inps, Fondi Speciali Enpam per i convenzionati e Quota B del Fondo Generale Enpam per i liberi professionisti) sono obbligatoriamente iscritti, dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese successivo al compimento del 65° anno di età, anche alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale Enpam e pertanto tutti i loro periodi di assicurazione previdenziale (fatta eccezione, in alcuni casi, per degli spezzoni marginali) sono coincidenti fra loro.
Tuttavia, sin dalla prima circolare esplicativa (n. 69 del 9 maggio 2006), l’Inps ha chiarito che il riferimento alla coincidenza dei periodi assicurativi non aveva l’effetto di precludere il diritto alla totalizzazione, ma semplicemente quello di puntualizzare che, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola. Ai fini della misura del trattamento, invece, ogni gestione deve valorizzare tutti i periodi di versamento, a patto che abbiano durata superiore a tre anni.
"Chiediamo il sostegno del Presidente Mattarella, per richiamare la cittadinanza. Sarebbe paradossale che le organizzazioni sindacali dovessero trovarsi a ragionare su un possibile sciopero contro i cittadini nella veste di pazienti"
"Per molti presidenti di Regione i medici di medicina generale dovrebbero diventare dipendenti del Servizio sanitario nazionale". "Mancano 4500 medici e 10mila infermieri"
Rea (Simg Lazio): “Tra le principali esigenze, è fondamentale l’inserimento di personale infermieristico e amministrativo. Come le farmacie dei servizi ricevono investimenti anche la Medicina Generale può moltiplicare le sue funzioni”
Questo codice, attualmente in vigore, limita fortemente la possibilità di dar seguito a uno sciopero vero ed efficace, ostacolando di fatto qualsiasi iniziativa
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