Il senatore del Pdl Stefano De Lillo ha presentato la scorsa settimana al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2786, che prevede il pagamento delle borse di studio non corrisposte ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'a.a. 1982-1983 all'a.a. 1990-1991. Nel ddl si chiede il riconoscimento di un importo forfetario di 20.000 euro ciascuno per ogni anno di corso, in favore dei medici che si sono rivolti alla legge per ottenere un diritto loro dovuto secondo le norme dell'Unione Europea (75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE).
Tali norme furono recepite dall'Italia solo con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, quando il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000 applicando però tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Quindi, i medici iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991 non hanno percepito alcuna remunerazione. Questo nonostante fosse il 31 dicembre 1982 il termine ultimo di attuazione delle direttive europee e si dovesse quindi applicare a tutti coloro che si erano iscritti alle scuole di specialità a partire dall’anno accademico 1982-1983.
Sentenza Cassazione del 18 maggio 2011
La sentenza della Cassazione del 18 maggio scorso, che fa decorrere dall’entrata in vigore della legge 370/99 la prescrizione decennale per la mancata retribuzione dei medici specializzandi, segna un precedente, ma bisogna andarci cauti perché arriva dalla terza sezione civile e non dalle sezioni unite. Solo queste ultime infatti fanno giurisprudenza. Ricordiamo che la Suprema corte ha stabilito che, rispetto alla vicenda dei medici specializzati negli anni ’83-’91, la prescrizione si compie il 27 ottobre 2009, ossia dieci anni dall’entrata in vigore della legge (la 370/99) che riconosceva la retribuzione soltanto agli specializzati i cui ricorsi erano stati accolti in precedenza dal Tar Lazio. Tradotto in soldoni per i giudici il conteggio per la prescrizione può scattare soltanto dal momento in cui il cittadino dispone di elementi giuridici tali da rendere consapevole che un suo diritto è violato. Per cui i professionisti che alla data indicata dalla sentenza non hanno avviato atti in grado d’interrompere la prescrizione (un ricorso per esempio) non possono fare più nulla. Alla stessa stregua di quei medici che non hanno inviato diffide entro i dieci anni per bloccare la prescrizione e ancora coloro che hanno perso in primo grado e non hanno continuato il giudizio. Resta tuttavia aperta la questione per i camici bianchi, invece, che hanno presentato il ricorso entro ottobre 1999; ma resta il fatto, come abbiamo già accennato, che la sentenza non proviene dalle sezioni unite della Cassazione. Inoltre il 19 maggio scorso la Corte di giustizia europea è intervenuta affermando che i paesi membri possono eccepire sulla prescrizione a patto che il ritardo con cui il governo nazionale ha recepito una direttiva non sia causa diretta del tardivo ricorso. Cioè che l’Italia potrebbe sostenere che la prescrizione non decorre dal ’99 ma da una data antecedente. Insomma la partita è ancora aperta.
I chiarimenti dell’Anaao-Piemonte
Il segretario regionale dell’Anaao Piemonte, Gabriele Gallone, fornisce importanti chiarimenti sulla questione specializzandi attraverso una sua nota che riportiamo:
Dopo la comparsa di notizie di stampa relative al ricorso vinto alla Corte di Appello di Roma da parte di alcune decine di colleghi per il rimborso delle borse di studio non erogate all'epoca della loro frequenza della scuola di specializzazione, è opportuno fare alcune precisazioni:
a) per quanto la notizia abbia avuto notevole eco, dovete sapere che vi sono state nel frattempo, nel 2010, diverse sentenze che hanno escluso la possibilità di risarcimenti per i ricorrenti. Tali sentenze sono state emanate dallo stesso Tribunale di Roma;
b) per quanto riguarda le sentenze diametralmente opposte, anche provenienti dalla stessa sede, occorre tenere conto che si tratta comunque di Giudici differenti che possono pensarla in modo opposto. La giurisprudenza della Cassazione (pure presente ma spesso non chiara) è un indirizzo ma non è un obbligo, per cui ognuno può decidere di seguire una propria convinzione. Tenete conto che certamente anche questa sentenza sarà posta al vaglio della Cassazione. L'unica differenza è che questa sentenza è provvisoriamente esecutiva e quindi i ricorrenti (se non lo hanno già fatto in primo grado e sarebbe utile sapere come era stata la sentenza di primo grado...) possono richiedere il pagamento del dovuto anche prima della Cassazione, salvo poi l'eventuale restituzione in caso di sentenza che cassa. Nei fatti l'Università ha già fatto sapere che non ha i soldi per liquidare i ricorrenti.
La confusione sui tempi di prescrizione inoltre regna sovrana: la cassazione ha sentenziato nello stesso anno (2009) due orientamenti opposti: 10 e 5 anni (dal 1991 o dal conseguimento della specializzazione, se successivo, fino alla data del ricorso). Tutto si gioca su questi tempi. Ovvero, sul diritto leso non si discute, ma se sono passati troppi anni (5 o 10?) non si può procedere. Secondo questo orientamento bisogna calcolare il tempo intercorso dal deposito del ricorso al conseguimento della specializzazione.
Esempio:
1. specializzato nel 1992 e ricorso depositato nel 2004=fuori dalla prescrizione quinquennale e decennale
2. specializzato nel 1992 e ricorso depositato nel 2001=fuori dalla prescrizione quinquennale dentro a quella decennale
3. specializzato nel 1992 e ricorso depositato nel 1996=dentro alla prescrizione quinquennale e decennale
Nel caso 3 non ci sono dubbi: se il ricorso è corretto, si arriva in Cassazione anche dopo molti anni ma il risarcimento dovrebbe essere pacifico
Nel caso 2 molti ricorsi sono stati persi, a meno che la controparte (ministeri e avvocatura dello Stato) non eccepiscano la prescrizione in dibattimento, ed alcuni vinti
Nel caso 1 è quasi impossibile vincere a meno che la controparte (ministeri e avvocatura dello Stato) non eccepiscano la prescrizione in dibattimento
Secondo l’Anaao Piemonte, i tentativi posti in essere da alcuni studi legali sulla possibilità di ricorrere in giudizio per ottenere dallo Stato le borse di studio non percepite sono scorretti. Il termine di prescrizione è assolutamente invalicabile. E tale termine di prescrizione è inequivocabilmente decennale grazie ad una recente sentenza della Corte di Cassazione. La sentenza 4717 del 15 novembre 2010 che abbiamo pubblicato su Dottnet (//www.dottnet.it/public/content/Documento/Sentenza_dicembre_2009_specializzandi_15_11_2010_n_4717.pdf) contiene le motivazioni per cui sono stati respinti i ricorsi.
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
Le richieste puntano sull'adeguamento economico e sulla riorganizzazione del lavoro
Con la graduatoria parte la caccia ai 22mila posti
Nursing Up: "Mai così tante. In nessun ospedale agenti dopo le 24"
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
Le richieste puntano sull'adeguamento economico e sulla riorganizzazione del lavoro
Con la graduatoria parte la caccia ai 22mila posti
Nursing Up: "Mai così tante. In nessun ospedale agenti dopo le 24"
Commenti