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Irap, la Cassazione conferma che i medici non devono pagarla. Ma chi l’ha versata non ne chiede il rimborso

Professione Silvio Campione | 15/11/2010 21:05

Perché i medici di medicina generale che hanno pagato l’Irap non ne chiedono il rimborso pur avendone il diritto? Se lo chiedono alla Fimmg, come riporta il Sole24ore, che ha svolto un’indagine sul territorio accertando appunto che nel 2009 il 61,7% dei camici bianchi interpellati dalla Federazione ha versato l’imposta regionale sulle attività produttive con i veneti e i pugliesi tra i più corretti. Eppure, nonostante le sempre più numerose pronunce delle Commissioni tributarie in senso favorevole ai “generalisti” - che sottolineano come per essere assoggettati all’imposta bisogna possedere il requisito dell’autonoma organizzazione - appena il 45,8% ha chiesto il rimborso.

 Ma andiamo per ordine, cominciando dalle sentenze: secondo la Commissione Tributaria Provinciale (sezione 48) e Regionale (sezione 35) di Roma, rispettivamente con le sentenze 102 del 28 gennaio e 13 del 25 gennaio 2010 i medici che non svolgono un'attività autonomamente organizzata, quindi i medici di famiglia convenzionati con le aziende sanitarie locali, non sono soggetti all'Irap poiché è evidente la mancanza di organizzazione nell'attività particolare che svolge il medico di base. “Il medico di famiglia esercita, infatti, l'incarico sotto il potere di sorveglianza delle Asl, in seguito ad un concorso per titoli e l'iscrizione in speciali elenchi e per l'esercizio dell'attività deve aprire un ambulatorio nella località che gli viene assegnata; non può superare un numero massimo di assistiti; è tenuto a osservare un orario settimanale di apertura dell'ambulatorio e di esecuzione di visite domiciliari; ha, anche, un obbligo di preventiva comunicazione del periodo di ferie ed il trattamento economico è già prestabilito e tutto questo esclude la presenza di un'organizzazione autonoma con la conseguenza che non si può parlare di base imponibile ai fini Irap”. La Corte di Cassazione, dal canto suo, dà la benedizione a quanto sancito dai giudici romani: secondo la sentenza  29176 della suprema Corte, depositata lo scorso settembre, il medico effettivamente non è tenuto al pagamento della tassa.

La pronuncia trae origine da una richiesta di rimborso dell’IRAP avanzata da un medico e, come normalmente avviene, rigettata  dall’Agenzia delle Entrate. Avverso tale rigetto, il medico ricorreva in Commissione Provinciale che gli dava ragione. Botta e risposta: l’Amministrazione ricorreva in appello che dava ancora ragione al medico. Ma non finisce qui: l’Agenzia ricorreva a sua volta in Cassazione che, ancora, confermava la tesi del medico. In particolare, l’Amministrazione, nel ricorso, denunciava la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione. Secondo la Cassazione, il ricorso era manifestamente infondato, poiché la decisione di secondo grado, che dava ragione al contribuente, era conforme al principio, ormai consolidato in Corte di Cassazione, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, ricorre quando il contribuente:

a) è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impiega beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Alla luce di questa sentenza, i medici convenzionati che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Cassazione, non hanno un’autonoma organizzazione e hanno versato negli scorsi anni l’IRAP, possono chiedere il rimborso alla sede delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.  Occorre in tal caso però tener presente che difficilmente l’Amministrazione disporrà il ricorso con la conseguenza che occorre intraprendere il contenzioso, che però verosimilmente dovrebbe dare  ragione al medico. Invece, per quanto concerne il futuro, sempre in presenza dei predetti requisiti, il  medico può astenersi dal dichiarare e versare l’IRAP. Si ricorda infine che sia l’Amministrazione, sia la Corte di Cassazione hanno comunque chiarito che nel caso in cui il medico abbia aderito per gli anni pregressi (fino al 2002) il condono tombale ovvero il concordato ha perso il diritto a richiedere il rimborso. Perché avendo definito la sua posizione tributaria in modo irrevocabile non può più chiedere la restituzione di imposte ritenute  non dovute come in questo caso l’IRAP. Eppure, nonostante le sempre più numerose pronunce delle Commissioni tributarie in senso favorevole ai “generalisti” - che sottolineano come per essere assoggettati all’imposta bisogna possedere il requisito dell’«autonoma organizzazione» - appena il 45,8% ha chiesto il rimborso. Quest’anno la quota di chi ha deciso di pagare l’Irap è scesa vertiginosamente al 37,9% degli intervistati. Ma, tra loro, ancora il 73,7% non ha chiesto il rimborso. Scarsa informazione? Pigrizia? Difficile a dirsi. “La valutazione dei dati emersi dal questionario sull’Irap ci porta ad alcune considerazioni di sicura rilevanza”, commenta al Sole Carmine Scavone, vice segretario nazionale Fimmg e coordinatore della commissione nazionale Fisco del sindacato. “Un’accentuata diversificazione regionale tra i Mmg sottolinea come ancora in alcune realtà ci sia grande bisogno di informazione anche da parte di molti commercialisti che non sempre hanno dimostrato adeguate conoscenze delle peculiarità della fiscalità del medico di famiglia, lavoratore autonomo convenzionato parasubordinato e non libero professionista puro”. Sulla numerosità dei Mmg che versano l’Irap e non producono istanza di rimborso-ricorso,  Scavone non ha dubbi: “È un dato poco comprensibile in considerazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali che danno sempre più spesso  ragione ai medici e alle ultime circolari dell’agenzia delle Entrate (la n. 45 del giugno 2008 e la n. 28 del 28 maggio 2010) che hanno offerto ulteriori chiarimenti in ordine alla nostra assoggettabilità al tributo. Clicchi qui per commentare.

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