Si tratta della condanna di un medico per aver indebitamente rifiutato di eseguire una visita presso il domicilio di un paziente su richiesta della moglie che riferiva la presenza di sintomi d’infarto miocardico.
La Sentenza (Cassazione, n. 37441 del 5 agosto 2004)
“…È ininfluente la circostanza secondo cui la donna avrebbe supinamente accolto la proposta del medico di raggiungerlo presso l’ambulatorio, poiché tale tesi non escludeva la richiesta di soccorso non accolta dal sanitario. […] La circostanza che il sanitario non si sia reso conto della gravità della situazione era inattendibile perché la gravità dello stato di salute era stata chiaramente rappresentata dalla moglie del paziente e, in ogni caso, pur in presenza di una situazione minimamente equivoca il medico aveva l’obbligo di intervenire immediatamente e senza alcuna remora attendista”.
II Servizio di Guardia Medica o di Continuità Assistenziale assicura prestazioni sanitarie non differibili negli orari notturni, pre-festivi, e festivi.
In caso di richiesta telefonica di visita domiciliare, il Sanitario coinvolto, in base agli elementi di giudizio raccolti, può:
- attivare direttamente il servizio di urgenza ed emergenza territoriale (118);
- recarsi a domicilio per valutare lo stato di salute del paziente ed eventualmente decidere tra il suo mantenimento a casa oppure l’invio diretto o con autoambulanza al Pronto Soccorso;
- offrire un consulto telefonico.
Laddove la richiesta di intervento viene giudicata risolvibile mediante un consulto telefonico egli può astenersi dalla visita (assumendosene la responsabilità), sempre che si tratti di un caso non complesso e sicuramente non pericoloso per il paziente e la sua salute.
Va, tuttavia, precisato che in ogni situazione minimamente equivoca il sanitario ha l’obbligo di intervenire immediatamente giacché l’assenza di toni ed atteggiamenti allarmistici non può causare fraintendimenti sulla necessità e tempestività dell’intervento.
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
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