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La polizza assicurativa per responsabilità professionale dell'odontoiatra non copre la restituzione dell'onorario per terapie non efficienti

Professione Mariano Paternoster | 30/06/2009 18:43

Il caso, concerne una paziente che dopo un trattamento odontoiatrico aveva accusato una sindrome algico-disfunzionale delle articolazioni temporo-mandibolari, da lei causalmente ricollegata ad incongruità delle cure medesime, per le quali richiedeva la restituzione degli importi versati a titolo di onorario professionale.

Il medico convenuto in giudizio deduceva la preesistenza della patologia in questione.
La compagnia assicuratrice del medico contestava che la garanzia prestata non copriva la restituzione dei compensi versati dai pazienti.
All’esito del giudizio di primo grado, il medico veniva condannato alla restituzione di parte degli onorari; veniva, altresì, respinta la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
La Corte di Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado, precisando che la restituzione dell’onorario per colpa professionale non rientra nella garanzia assicurativa a meno che ciò non venga espressamente pattuito nel contratto di assicurazione.

La Sentenza (Corte d’Appello di Roma, Sez. II, del 9 ottobre 2008)

Con il contratto di assicurazione la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di danni involontariamente cagionati a terzi.
L’assicurazione si era, dunque, impegnata a manlevare l’assicurato dei danni che questi avrebbe dovuto risarcire a terzi in dipendenza dello svolgimento della sua attività professionale, tra i quali non può annoverarsi la restituzione dell’onorario professionale, riconducibile ai normali effetti restitutori della risoluzione per inadempimento.

Mariano Paternoster
 

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