Il caso concerne un primario ostetrico ritenuto colpevole di falso ideologico in atto pubblico per aver apportato alcune cancellature e aggiunto l’attestazione circa l’assenza del battito cardiaco fetale.
Il primario deduceva che non vi era stata nessuna alterazione del vero giacché si era avuta la dimostrazione che il battito cardiaco fetale, originariamente annotato come “regolare” da un diverso sanitario, era stato in realtà scambiato con quello della madre.
La Sentenza (Cassazione Penale, n. 18423 del 17 maggio 2005)
La Corte rilevava che secondo corrente giurisprudenza la cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve quindi avvenire contestualmente al loro verificarsi, uscendo al tempo stesso dalla disponibilità del suo autore ed acquistando carattere di definitività, per cui tutte le successive modifiche, aggiunte,alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico.
In tema di falso documentale la punibilità è esclusa solo nell’ipotesi in cui l’alterazione materiale sia del tutto irrilevante e cioè tale da escludere anche il pericolo di lesione della pubblica fede oppure quando l’alterazione sia riconoscibile da qualsiasi persona dotata di normale diligenza e capacità intellettiva e comunque tale da rendere praticamente impossibile l’inganno.
Le falsificazioni “per aggiunta” non consentono di ipotizzare una loro agevole riconoscibilità, essendo alterazioni del documento destinate, piuttosto, ad apparire integrative del tenore del documento compilato.
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
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