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Gravidanza a rischio e dottoresse iscritte alla scuola di specializzazione

Professione Redazione DottNet | 24/02/2025 14:33

La legge riconosce alle libere professioniste il diritto ad una indennità di maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio

L’art. 70 del d. lgs. 151/2001 è stato modificato dall’art. 2 lettera v) del d. lgs. 105/2022 che ha aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto».

La legge riconosce dunque alle libere professioniste il diritto ad una indennità di maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio precedente i cinque mesi di tutela obbligatoria, nel caso in cui vi siano gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, attestate da apposito accertamento medico.

La norma si applica ai periodi di gravidanza a rischio in corso al 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. 105/2022) o successivi a tale data ed è stata già recepita dal Regolamento Enpam a tutela della genitorialità (art. 8). Questo il testo della norma Enpam. Art. 8 Gravidanza a rischio "Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, alle libere professioniste, sulla base degli accertamenti di cui all’articolo 17, comma 3, del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’indennità di maternità di cui all’art. 2 è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto".

"L’indennità di maternità" spetta pertanto anche alle iscritte a corsi di formazione specialistica e/o titolari di borsa di studio, che hanno dovuto sospendere qualsiasi attività lavorativa per gravidanza a rischio, per i periodi non retribuiti. Ed è questo il punto di snodo dell’esercizio di questo diritto da parte delle iscritte ad una scuola di specializzazione (con un contratto quindi non di lavoro autonomo, ma assimilato ad un contratto di formazione-lavoro di natura dipendente). Queste dottoresse, infatti, per un corso di studi che generalmente si sviluppa in un periodo compreso fra quattro e sei anni, godono da contratto di un ulteriore anno in cui possono assentarsi per malattia o gravidanza, conservando la parte fissa della retribuzione. Soltanto quando tutto l’anno aggiuntivo viene consumato le dottoresse, perdendo il proprio diritto alla retribuzione, tornano ad essere libere professioniste ed in questo caso, per i periodi scoperti, tornano ad essere tutelate dall’Enpam, sia sul versante dell’indennità di maternità, sia nella eventuale fattispecie della gravidanza a rischio. Si tratta quindi di ipotesi per lo più marginali, che tendono a verificarsi quasi soltanto in presenza di almeno due gravidanze all’interno dello stesso corso di studi (oppure di un lungo periodo di malattia seguito da una gravidanza). In tutti gli altri casi le dottoresse sono tutelate tramite il mantenimento della retribuzione.

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