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Tessera sanitaria, pochi giorni per l'invio dei dati da parte di medici e farmacie

Professione Redazione DottNet | 23/01/2025 19:07

Dure le sanzioni con pena pecuniaria di 100 euro per ogni singolo documento non comunicato, fino ad un massimo di 50 mila euro senza dunque applicazione del cumulo giuridico

Ultimi giorni per medici, farmacie, strutture ed operari sanitari per l’invio, entro il prossimo 31 gennaio, dei dati delle spese mediche sostenute da pazienti e clienti nel secondo semestre 2024 al portale tessera sanitaria (TS). Con le novità introdotte lo scorso anno nell’ambito della riforma fiscale è sfumata definitivamente l’ipotesi di una cadenza mensile per l’invio dei dati, per cui l’appuntamento è semestrale. E la prima scadenza del 2025 riguarda la trasmissione delle spese relative alla seconda parte del 2024: uno sguardo alla tabella di marcia da rispettare. Entro il 7 febbraio 2025, dunque, ome riportato nel calendario per la trasmissione telematica delle spese targate e pagate nel 2024 e pubblicato sul sito “sistema tessera sanitaria” saranno possibili gli invii con i dati in modifica da parte dei soggetti obbligati.

Per il 2025 lo scadenzario resta invariato: nella nota esplicativa pubblicata sul citato sito lo scorso 30 dicembre rimane al 30 settembre 2025 la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie pagate nel primo semestre 2025 e slitta al 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio 2026 cade di sabato) l’invio di quelle del secondo semestre 2025, ricorda ItaliaOggi.it. Durissime le sanzioni in caso omissione, errata o tardiva trasmissione dei dati, con pena pecuniaria di 100 euro per ogni singolo documento non comunicato, fino ad un massimo di 50 mila euro senza dunque applicazione del cumulo giuridico.

Lo scadenzario 2025. Il 30 dicembre 2024 sul sito “sistema tessera sanitaria” è stata pubblicata la nota esplicativa del calendario per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2025. Il calendario dell’adempimento si è stabilizzato in conseguenza dell’entrata in vigore dall’articolo 12 del decreto legislativo 1/2024 sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti fiscali che ha “bloccato” a partire dal 1 gennaio 2024 l’invio della comunicazione in modalità semestrale (altrimenti si sarebbe trasformato con cadenza mensile). Nella nota vengono sostanzialmente confermate le scadenze ormai “storiche” della comunicazione prevedendo l’invio entro il 30 settembre 2025, dei dati delle spese sostenute nel primo semestre 2025 (con modifiche dati da proporre entro il 7 ottobre 2025) ed entro il 2 febbraio 2026 per quelle pagate nel secondo semestre 2025 (e modifiche dati entro il 9 febbraio 2026). Come riportato anche nel portale TS, tenuti alla trasmissione telematica dei dati sanitari sono le strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare), farmacie, parafarmacie, medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei Biologi.

Le sanzioni in caso di errato o mancato invio. Con la risoluzione 22/e pubblicata il 23 maggio 2022 l’agenzia delle entrate ha esposto la propria interpretazione relativamente al regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di comunicazione al portale tessera sanitaria disciplinato all’articolo 3 c.5-bis del dlgs 175/2014. Secondo quanto indicato nel citato documento, la pena pecuniaria fissata dalla normativa di 100 euro è da riferirsi al singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al sistema tessera sanitaria fino ad un massimo di 50.000 euro (senza possibilità di fruire del c.d. cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997). La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivli ala segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione piena di 50.000 è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. La citata pena pecuniaria è definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

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