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Medici ospedalieri e lavoro strordinario, come funziona

Professione Redazione DottNet | 15/10/2024 17:43

Cassazione, non è legittimo far confluire tutte le ore di guardia negli straordinari

Le guardie notturne e festive costituiscono parte integrante del rapporto di lavoro del medico ospedaliero, e non hanno quindi quelle caratteristiche di straordinarietà, eccezionalità e durata limitata nel tempo, che caratterizzano il lavoro straordinario. Non è quindi legittimo far confluire tutte le ore di guardia negli straordinari.

Lo dice la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nell’ordinanza n. 22953 del 20 agosto 2024, in cui comunque conferma l’esito positivo per i medici ricorrenti e fissa una serie di principi utili per la qualificazione degli straordinari.

Il procedimento giudiziario era stato avviato da un gruppo di dirigenti medici dell’Ospedale Galliera di Genova, i quali, avendo svolto numerose ore di guardia, avevano denunciato l’inadempimento contrattuale dell’azienda, che aveva omesso di corrispondere loro gli emolumenti retributivi previsti per queste prestazioni, rese in regime di straordinario. I giudici di primo e secondo grado avevano dato ragione ai medici, sulla base della previsione del contratto collettivo secondo cui le guardie espletate fuori dal normale orario di servizio hanno una specifica disciplina contrattuale che prevede la compensazione a domanda con riposi sostitutivi o la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario. Alla luce di questo quadro, il giudice ordinario afferma che la posizione dell’ospedale è erronea, laddove sostiene che le ore di straordinario per i turni di guardia notturna e festiva andrebbero utilizzate prioritariamente per il soddisfacimento del debito orario, anche quando questo non si è ancora materialmente verificato.

Nelle sue argomentazioni, la Suprema Corte ritiene che, nello specifico, proprio in funzione dell’accordo contrattuale, il debito orario del medico deve essere appunto soddisfatto sia con l’attività istituzionale (il cosiddetto lavoro diurno) sia effettuando turni di guardia notturna e festiva.

Quindi non solo le guardie non costituiscono necessariamente lavoro straordinario, ma anzi debbono essere le prime a dover essere utilizzate al fine di soddisfare il debito orario. Pertanto, nel caso in cui l’attività lavorativa prestata dal medico nell’arco di un mese non sia sufficiente a colmare il proprio debito orario, egli può soddisfarlo aggiungendo alle ore effettivamente lavorate in quel mese le eccedenze orarie accumulate nei mesi precedenti in cui, invece, ha prestato la propria attività oltre l’orario previsto (ferma restando, in caso di mancata fruizione a recupero, la cancellazione automatica, nei termini previsti dalla disciplina aziendale, delle ore eccedenti maturate).

Lavoro straordinario – osserva la Cassazione – è tutto quello che si colloca oltre il cosiddetto debito orario, sia che sia svolto per lo svolgimento di attività istituzionale cosiddetta diurna, sia che sia svolto per lo svolgimento delle "ordinarie" guardie mediche (ovvero inerenti la normale organizzazione dell’ospedale). Ancor più chiaramente, straordinario è quello che si colloca oltre il debito orario settimanale e mensile, sicché la sola circostanza che la guardia notturna e festiva sia inserita nel normale sistema di turnazione non porta ad escludere che le ore effettuate possano qualificarsi come ore di straordinario, se i turni di lavoro effettuati portano ad una eccedenza oraria. Non è vero, dice infine la Cassazione, che i turni di guardia, per essere qualificati come lavoro straordinario, debbono per forza essere aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

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