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Fisco, scudo anti-sanzioni: multe più soft per chi si mette in regola. Ecco come

Professione Redazione DottNet | 28/08/2024 17:04

Dal primo settembre il nuovo regime che prevede il pagamento solo del dovuto e senza oneri

Dall’1 settembre si alza lo scudo anti sanzioni per i contribuenti che si allineano alle circolari delle Entrate entro 60 giorni dalla loro pubblicazione presentando una dichiarazione integrativa. La depenalizzazione dovrebbe applicarsi alle teoriche violazioni “scaturite” da interpretazioni difformi dei contribuenti rispetto a quelle fornite con i documenti di prassi pubblicati a partire dal prossimo 1° settembre dall’amministrazione finanziaria. È opportuno specificare che in questo caso le “violazioni” sono potenzialmente solo teoriche poiché le interpretazioni dell’agenzia delle entrate rese note con documenti di prassi, ovvero circolari, pareri e interpelli, non hanno forza di legge, non sono vincolati per i contribuenti dunque non sono necessariamente rivelatrici di “comportamenti fiscali” errati.

Questa è una delle novità contenute nel decreto legislativo 87/2024  attuativo della delega fiscale (legge 111/2023) sui principi e i criteri di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. Lo riporta Italia Oggi.

Il meccanismo

L’art. 3 del dlgs ha messo mano al dlgs 472/1997 che disciplina le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, aggiungendo all’art. 6 il neo comma 5-ter in cui viene stabilito che “non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con i documenti di prassi” di cui all’art. 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), provvedendo, entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, “alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta”. Secondo quanto indicato art. 10-sexies dello Statuto, i documenti di prassi sono le circolari interpretative e applicative, gli interpelli e le consulenze giuridiche.

Condizioni della depenalizzazione

Prosegue e conclude il neo comma 5-ter specificando che il meccanismo di depenalizzazione, che si sostanzia dal lato meramente applicativo in un ravvedimento operoso scarico di sanzioni, opera a patto che la teorica violazione commessa dal contribuente sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Evidente come la specifica, che riprende quanto espresso all’art. 10 dello Statuto sulla tutela dell’affidamento e della buona fede, lascia però spazio in prima battuta a giudizi potenzialmente soggettivi dell’amministrazione finanziaria su quali siano le eventuali condizioni che possano essere ritenute o meno di incertezza.

Depenalizzazione a partire dai documenti datati dall’1 settembre

All’art. 5 del dlgs 87 viene stabilito che le disposizioni inerenti la revisione del sistema sanzionatorio fiscale nello specifico quelle dettate agli articoli 2, 3, 4, si applicano alle violazioni commesse dall’1/9/2024. In virtù di quanto disposto le violazioni (che restano come detto solo potenziali) che dovrebbero rientrare nel perimetro della depenalizzazione sono quelle collegate e rilevabili dai documenti di prassi pubblicati dall’1/9. Il comportamento tenuto dal contribuente diventa “difforme” solo una volta resa nota l’interpretazione del fisco con la pubblicazione del documento di prassi ed è proprio questo momento che cristallizza la c.d. violazione facendo partire i 60 giorni per effettuare la correzione tramite la presentazione di un’integrativa.

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