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Le ferie non godute vanno pagate anche in caso di dimissioni volontarie

Medlex Redazione DottNet | 23/01/2024 18:19

Sono oltre 5 milioni di giornate di ferie arretrate sono a carico di medici e dirigenti sanitari

– L’Europa bacchetta nuovamente l’Italia sul tema del risarcimento delle ferie annuali retribuite non godute: vanno pagate anche in caso di dimissioni volontarie del dipendente pubblico.  Cosa cambia a seguito della sentenza Ue? Quanto stabilisce la sentenza della Corte di Giustizia Europea lo scorso 18/01/2024 allarga le maglie delle potenziali azioni legali dei dipendenti pubblici ai danni delle aziende a migliaia di possibili nuovi casi. Infatti, basti pensare che oltre 5 milioni di giornate di ferie arretrate sono a carico di medici e dirigenti sanitari. Questo significa, sulla base delle ultime sentenze della Corte Europea, tra cui l’ultima che comprende i dimissionari volontari, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, lo Stato si troverebbe di fronte ad un potenziale esborso di oltre 600 milioni di euro, solo in ambito sanitario.

Lo scorso 18/01/2024, la Corte di Giustizia Europea ha pubblicato una sentenza con cui è nuovamente intervenuta riguardo alla giusta interpretazione che tutti gli Stati membri (in particolare, l’Italia coinvolta direttamente nel procedimento appena concluso), devono alla disciplina comunitaria sull’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute dal dipendente pubblico al termine del suo rapporto di lavoro.

Il caso prende le mosse dalla domanda presentata da un ex dipendente pubblico del Comune di Copertino che, impugnando il rifiuto avanzato dall’ente alla sua richiesta di liquidazione dell’indennità per le ferie non godute in quanto dimessosi volontariamente, lo aveva convenuto in giudizio insistendo per l’accoglimento della sua pretesa economica. Questa novità, associata alle precedenti sentenze in materia di diritti dei lavoratori, fa in modo che anche chi è andato in pensione dieci anni fa per dimissioni volontarie, sia ancora in tempo a pretendere il risarcimento del danno.

Dal 2018 fino ad oggi, la Corte di Giustizia Europea è incessantemente impegnata in un lavoro di corretta interpretazione dei principi fondamentali previsti dalla direttiva 2003/88 e, più segnatamente, di quelli relativi alle modalità che presiedono il legittimo godimento delle ferie annuali, ivi incluso il riconoscimento di eventuali indennità sostitutive in caso di mancata fruizione, perciò le cause legate alle ferie annuali retribuite che pervengono alla Corte sono in costante aumento. Per quanto riguarda i tempi e le modalità giusti per richiedere un indennizzo, la Corte Ue ha affermato che, trattandosi di un diritto (ossia quello di richiedere la monetizzazione delle ferie non godute) che insorge soltanto nel momento in cui viene a cessare il rapporto lavorativo, prima vigendo il divieto di legge, il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere da quando il medico è entrato in pensione ovvero, per altri motivi, ha concluso il suo vincolo di lavoro e non dall’anno a cui competono i giorni di ferie non goduti. Questo significa che anche coloro che hanno cessato il loro rapporto di lavoro molti anni fa, e fino al massimo del termine prescrizionale di 10 anni, possono ancora legittimamente reclamare il pagamento dell’indennizzo per i giorni di ferie maturati durante il lavoro e non fruiti per ragioni organizzative.

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