Per la Suprema Corte la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d'una direttiva comunitaria è quinquennale
Le ordinanze contro oppure a favore dei medici specializzandi sono diventate numerose. A questo proposito in allegato (clicca qui per scaricare il testo) i lettori troveranno i casi più importanti che riguardano appunto i medici specializzandi che in passato si sono rivolti ai giudici per far valere i propri diritti. L'ultima in ordine di tempo (pubblicata dalla Fnomceo, clicca qui per scaricare il testo della sentenza) riguarda la prescrizione al diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria a seguito dell’entrata in vigore della L.
Ciò in applicazione del criterio indicato dall’art. 252 disp. att. c.c.. Viceversa, se alla data del 1 gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continua a trovare applicazione, sempre ai sensi dell’art. 252 disp. att. c.c, il previgente termine decennale per la sua residua durata. Se dopo il 1 gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione nei termini indicati, il medico specializzando creditore ne avesse interrotto il corso, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.
Sono ormai abbastanza numerosi, anche fra i medici e gli odontoiatri, i casi in cui, al momento della morte del professionista, il diritto alla pensione a superstiti venga attribuito ad un suo nipote, anche in presenza di genitori viventi.
A partire dal 2027 la Ragioneria reputa possibile un aumento di tre mesi dei requisiti necessari per il pensionamento, sia di vecchiaia sia anticipato
"I limiti di tempo massimi, entro i quali deve essere garantita una prestazione ambulatoriale, prescritta con ricetta rossa e dematerializzata, variano a seconda del grado di priorità"
"Le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione soffrono di una scarsa attrattività, dovuta a prospettive professionali limitate e a opportunità lavorative non adeguate"
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
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