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Cassazione, specializzandi e prescrizione: calcolo per i procedimenti attivati dopo il 1 gennaio 2012

Professione Redazione DottNet | 13/01/2024 07:22

Per la Suprema Corte la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d'una direttiva comunitaria è quinquennale

Le ordinanze contro oppure a favore dei medici specializzandi sono diventate numerose. A questo proposito in allegato (clicca qui per scaricare il testo) i lettori troveranno i casi più importanti che riguardano appunto i medici specializzandi che in passato si sono rivolti ai giudici per far valere i propri diritti. L'ultima in ordine di tempo (pubblicata dalla Fnomceo, clicca qui per scaricare il testo della sentenza) riguarda la prescrizione al diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria a seguito dell’entrata in vigore della L.

n. 183 del 2011, art. 4, comma 43 (“la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato”) è soggetta alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1 gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente, avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni.

Ciò in applicazione del criterio indicato dall’art. 252 disp. att. c.c.. Viceversa, se alla data del 1 gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continua a trovare applicazione, sempre ai sensi dell’art. 252 disp. att. c.c, il previgente termine decennale per la sua residua durata. Se dopo il 1 gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione nei termini indicati, il medico specializzando creditore ne avesse interrotto il corso, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.

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