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Agenzia delle Entrate, modifiche al regime forfettario. Che cosa cambia per medici e odontoiatri

Professione Redazione DottNet | 01/01/2024 17:58

La novità è particolarmente appetibile per i liberi professionisti più giovani o con un volume d’affari non eccessivo, e si sta quindi diffondendo a macchia d’olio fra medici ed odontoiatri.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, fornisce i chiarimenti interpretativi sulle modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di bilancio 2023), concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario. Non c’è bisogno di aggiungere che questo regime fiscale è particolarmente appetibile soprattutto per i liberi professionisti più giovani o con un volume d’affari non eccessivo, e si sta quindi diffondendo a macchia d’olio fra medici ed odontoiatri.

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 54, della legge di bilancio 2023, in particolare: 

    • viene innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente – di cui all’articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime in argomento (lettera a);
    • le cause di cessazione del regime – di cui all’articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2015 – vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta; si tratta del superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti (lettera b).

In risposta ad uno specifico quesito, l’Agenzia precisa, fra l’altro, che il contribuente che nel 2024 consegue ricavi o percepisce compensi entro gli 85.000 euro, può, sussistendone gli ulteriori presupposti, rientrare nel regime forfetario a partire dal 2025, ancorché nel 2023 abbia superato il limite di 100.000 euro.  Viene altresì illustrato che il limite di 100.000 euro per la fuoriuscita dal regime non va parametrato in corso d’anno (ad esempio, se già nei primi tre mesi ho fatturato oltre 50.000 euro), ma va preso in considerazione soltanto quando viene concretamente superato.  

Infine, secondo l’Agenzia, il soggetto che nel 2021 abbia optato per la contabilità ordinaria può, a partire dal 1° gennaio 2023, applicare il regime forfetario qualora il volume di ricavi o compensi percepiti nel 2022 sia pari o inferiore alla soglia di 85.000 euro, come modificata dall’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 197 del 2022 (ovviamente ricorrendo anche gli altri requisiti), senza necessità di osservare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

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