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Responsabilità Sanitaria: Legge Gelli-Bianco e obbligatorietà assicurativa

Professione Redazione DottNet | 24/10/2023 18:12

Tutti gli aggiornamenti relativi all’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per i medici e le strutture sanitarie

Sul fronte della responsabilità sanitaria, con l’introduzione della legge 24/2017, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, sono stati apportati numerosi cambiamenti e sostanziali novità all’interno del settore sanitario, che hanno coinvolto molti dei suoi protagonisti (medici, strutture sanitarie, cittadini, avvocati). La legge è entrata in vigore il 1° aprile 2017 con l’intento di innovare la materia della sicurezza in sanità e, soprattutto, della responsabilità professionale medica. Un provvedimento significativo che ha introdotto importanti modifiche nella disciplina della “responsabilità sanitaria”.

I legislatori hanno cercato di tracciare i confini della responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie.

In particolare, attraverso questa riforma hanno deciso di mettere in primo piano la sicurezza del paziente senza dimenticare il diritto del medico a svolgere la propria attività in serenità e, soprattutto, in sicurezza. La ratio della novella legislativa ha ridisegnato, infatti, i confini della “colpa medica”, ponendo un freno al cosiddetto fenomeno della “difensiva”, ovvero quella condotta praticata da molti lavoratori del settore sanitario, nel tentativo di minimizzare il rischio di contenziosi legali e di precostituirsi prove a discarico.

Cos’è cambiato in concreto per Medici, Strutture sanitarie e Cittadini?

La legge non ha direttamente comportato notevoli cambiamenti per i singoli cittadini. La sicurezza delle cure era, infatti, parte costitutiva del diritto alla salute già prima della stipulazione della Legge Gelli-Bianco. A favore dei privati, però, sono state modificate le disposizioni che dovrebbero garantire una maggior trasparenza dei dati e un accesso facilitato ai propri documenti sanitari: la Struttura, infatti, detiene l’obbligo di rilasciarne copia entro sette giorni dalla richiesta effettuata dal paziente.

Risultano, invece, più significativi i cambiamenti riguardanti la figura del Medico e dell’Operatore sanitario. Per capire in dettaglio i cambiamenti apportati dalla Legge Gelli è necessario porre la lente di lettura sugli artt. 5-6-7, che a tutti gli effetti sembrano rappresentare la nuova disciplina della responsabilità sanitaria.

L’art. 5 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e di medicina legale, si attengano alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e tecnico-scientifiche disciplinate con decreto dal Ministro della salute; mentre l’art. 6 prevede la non punibilità del medico per imperizia, qualora lo stesso abbia rispettato le linee guida o si sia attenuto alle buone pratiche.

La legge, attraverso l’art. 7, ha anche scoraggiato l’azione civile contro il singolo operatore del servizio sanitario nazionale. Attualmente è previsto un regime di doppia responsabilità: una di tipo contrattuale per la struttura, con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni; e un tipo di responsabilità extracontrattuale con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni. La responsabilità del medico, assumendo una natura extracontrattuale, ha archiviato definitivamente la teoria del “contatto sociale”, perciò il paziente è incentivato a chiamare in causa soltanto la struttura sanitaria, contro la quale potrà giovarsi di una presunzione di colpa, oltre che di un termine più lungo di prescrizione. Inoltre, l’onere della prova circa la colpa ricade sul paziente danneggiato, non sul professionista, e l’azione risarcitoria si prescrive in cinque anni.

Infine, pochi ma significativi sono stati i cambiamenti apportati in riferimento alle Strutture sanitarie. Come sopracitato, la responsabilità di quest’ultima per somministrazione di cure inadeguate o non sicure era, e rimane dopo la legge Gelli Bianco, di tipo contrattuale. Conseguentemente non spetterà al paziente l’onere della prova dell’inadempimento ma sarà la Struttura stessa a dover provare di aver operato correttamente. Sulla Struttura ricade anche l’onere di provare la responsabilità esclusiva del Medico, qualora la prima intenda sostenere che il danno sia interamente imputabile a colpa del secondo piuttosto che a proprie carenze tecnico-organizzative. Inoltre, tra Medico e Struttura l’obbligo di risarcimento si divide in pari quota, salvo che la Struttura provi rigorosamente una grave, straordinaria ed imprevedibile malpractice del Medico.

Le novità introdotte con la legge Gelli pongono il nostro Paese al passo con il resto d’Europa. Paesi come UK, Francia, Belgio e altri Stati della UE, hanno attivo un sistema simile a partire dal 2000 e hanno riportato negli anni una notevole riduzione della percentuale di contenziosi, con un conseguente risparmio economico per lo Stato stesso.

Responsabilità medico-sanitaria: tutte le novità

La Legge Gelli-Bianco, è intervenuta anche a disciplinare l’aspetto relativo l’assicurazione delle figure operanti all’interno del settore sanitario per la responsabilità civile legata al loro operato. Per le Strutture sanitarie ha proclamato l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO). Per quanto riguarda, invece, i Medici e Operatori sanitari è previsto l’obbligo assicurativo per RCT, RCO e per garantire efficacia alle azioni recuperatorie. Mentre l’obbligo assicurativo per i Dipendenti esercenti le professioni sanitarie è previsto unicamente per quanto riguarda il rischio di rivalsa.

Attualmente la legge non fornisce indicazioni precise sulle garanzie che devono includere le polizze assicurative; essa si limita solamente a indicare le tipologie di rischio da assicurare e a stabilire che la copertura assicurativa deve prevedere obbligatoriamente una operatività temporale retroattiva (ovvero coprire gli eventi dannosi verificatisi nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo) e una operatività temporale postuma (ossia garantire le richieste risarcitorie presentate per la prima volta nei 10 anni successivi).

Al momento quindi risulta necessario, per chi opera all’interno del settore sanitario, sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa. In base alla tipologia di specializzazione assunta e al luogo in cui svolge la propria attività, Lokky, l’Insurtech dedicata a Piccole Imprese, Professionisti e Freelance, offre ai professionisti del settore medico la possibilità di sottoscrivere le polizze RC Medici Dipendenti Ospedalieri, RC Medici Dipendenti Privati, RC Medici Liberi Professionisti e RC Odontoiatri, integrabili con la copertura aggiuntiva Tutela Legale, volta a tutelare i medici dai costi derivanti la tutela penale o civile. Grazie a Lokky gli operatori sanitari possono usufruire delle migliori soluzioni assicurative per proteggere la propria attività professionale e il proprio patrimonio, attraverso un’esperienza personalizzata e totalmente digitale.

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