Il punto sui Modelli Fiscali e sulle voci alle quali fare riferimento per individuare i redditi imponibili presso quella gestione
In vista della scadenza (31 luglio prossimo) per la presentazione della denuncia dei redditi professionali prodotti nel 2020, ai fini della determinazione del contributo da versare alla "Quota B" del Fondo di previdenza generale dell’Enpam, è certamente utile fare il punto sui Modelli Fiscali e sulle voci alle quali fare riferimento per individuare i redditi imponibili presso quella gestione.
Subito dopo ogni rigo dei modelli di denuncia fiscale, sono state riportate le relative istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate negli allegati ai modelli stessi.
Modello Unico / Quadro RE:
Nel rigo RE2 va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero ed escluse tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR)
Nel rigo RE20 va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.
Modello Unico / Quadro LM (questo riquadro è utilizzato per i regimi fiscali agevolati):
Reddito lordo derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (cfr. circolare n.17/E del 30 maggio 2012, provvedimento 22 dicembre 2011 n. 185820)
Reddito lordo prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014, come modificato, dall’art. 1, commi da 7 a 9 della legge 23 dicembre 2018, n. 145, dall’art. 1- bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, dall’art. 6 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e dall’art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Modello Unico / Quadro RL (questo riquadro è utilizzato per diverse tipologie di reddito. I relativi importi vanno dichiarati in "Quota B", sempreché l’iscritto utilizzi, nella produzione del reddito, la competenza professionale derivante dalla Laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria). In particolare:
compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all’estero, non esercitate abitualmente
RL25 - proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.)
RL 27 - ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all’art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.
Modello Unico – Quadro RH (deve essere utilizzato ai fini della compilazione del modello D nell’ipotesi di redditi da partecipazione in società di persone ed assimilate che esercitano attività medica ed odontoiatrica.)
Redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa oggettivamente con le mansioni tipiche della professione.
Chi partecipa a società di persone e assimilate troverà i relativi redditi indicati nel quadro RH.
CU 2020
Sono infine da dichiarare attraverso il Modello D tutti i redditi, indicati sia sull’Unico che sul 730, percepiti anche nello svolgimento di attività occasionali che derivino dalla competenza medica (attività didattica, seminariale, convegni, consulenza scientifica, ecc.).
Sono ormai abbastanza numerosi, anche fra i medici e gli odontoiatri, i casi in cui, al momento della morte del professionista, il diritto alla pensione a superstiti venga attribuito ad un suo nipote, anche in presenza di genitori viventi.
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