Prevista un'indennità di specificità infermieristica. Pronti altri 70 mln per i tamponi eseguiti da medici di famiglia e pediatri
La bozza di manovra esaminata dalla Ragioneria Generale dello Stato prevede una serie di aiuti per la sanità. Arrivano intanto più fondi per aumentare gli stipendi di medici e infermieri: nella bozza della manovra si prevedono in tutto 835 milioni l'anno per aumentare del 27% l'indennità di esclusiva della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (500 milioni) e per riconoscere una specifica indennità infermieristica (335 milioni). Il Fondo sanitario nazionale sale quindi a 121.370 miliardi che serviranno anche a dare maggiori risorse per i tamponi da parte dei medici di base (70 milioni) e per aumentare i contratti di specializzazione (105 milioni in più nel 2021 e 22 e 109,2 milioni dal 2023 al 2025).
Me vediamo alcuni dettagli
Articolo 65 (Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica)
Per valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità dell’indennità previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del 27%. La spesa per questa misura viene valutata in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Per la copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.
Articolo 66 (Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)
Viene definita, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro, una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale. La spesa prevista è di 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale. Per la copertura, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Articolo 67 (Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
Per la misura autorizzata l’ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.
Articolo 68 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi
Viene autorizzata l’ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Articolo 69 (Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)
Per garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell’anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure già previste dal Decreto Cura Italia non oltre il 31 dicembre 2021. Le disposizioni prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
Prevedono, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Prorogate al 31 dicembre 2021 anche le misure previste dai Decreti Cura Italia e Rilancio sulle Usca.
Articolo 70 (Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229 e 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e talidomide)
Al fine di adeguare gli indennizzi il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alla leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare di euro 9.900.000,00, a decorrere dall’anno 2021 per l’adeguamento dei ratei futuri. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, nonché gli arretrati dell’indennizzo dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Articolo 71 (Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico)
i fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo viene incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.
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