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Medico responsabile anche se la concausa porta alla morte del paziente

Medlex Redazione DottNet | 03/10/2017 19:51

La Cassazione con la sentenza 33770/2017 ha respinto il ricorso di un medico già condannato per grave negligenza

Importante sentenza dalla Cassazione: il medico accusato di omicidio colposo è responsabile penalmente anche se una seconda infezione è intervenuta come concausa della morte del paziente, a meno che la seconda causa non sia del tutto nuova e imprevedibile.

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33770/2017, ha quindi respinto il ricorso di un medico anestesista già condannato in secondo grado per grave negligenza. Facciamo allora chiarezza e vediamo in quali casi la responsabilità medica non è cancellata dal sopravvenire di nuovi rischi e nuove cause del decesso. Anestesista responsabile per negligenza Il medico anestesista che si è visto respingere il ricorso in Cassazione è stato giudicato responsabile di omicidio colposo nei confronti di una donna ricoverata in ospedale per incidente stradale.

La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione chiusa di una frattura nasale, ma dopo l’intervento è stata vittima di un’ischemia cerebrale per insufficienza cardiorespiratoria, è entrata in coma ed è successivamente deceduta. Secondo le ricostruzioni emerse durante le indagini, l’ischemia era stata causata da una carenza d’ossigeno a livello cerebrale dovuta all’operato del medico anestesista.

Il medico avrebbe dovuto assicurare una corretta ventilazione polmonare durante l’intervento: la sua negligenza ha invece fatto sì che si causasse una prolungata ostruzione delle vie respiratorie.La seconda causa esclude la prima? Con il ricorso in Cassazione, l’anestesista ha invece sostenuto che il decesso della paziente fosse dovuto almeno in parte a un’infezione insorta nel reparto di terapia intensiva. Non quindi nella pratica, o almeno non esclusivamente, per errori durante l’anestesia. Quello che il medico sostiene, in sostanza, è che un nuovo fattore abbia interrotto il nesso causale tra il suo comportamento e l’evento della morte della paziente.

L’interruzione del nesso tra condotta causale (la negligenza dell’anestesista) e danno provocato (il decesso) assolverebbe il medico dalla responsabilità penale. La Cassazione però ricorda che tale ragionamento è valido solo quando il secondo evento sia nuovo e incommensurabile, "del tutto incongruo rispetto alla condotta originaria". L’infezione successiva non è imprevedibile Non è questo il caso, secondo gli Ermellini, della condotta in esame.

Se anche le infezioni sopraggiunte nel reparto di terapia intensiva fossero (ed è tutto da dimostrare) concause del decesso della paziente, queste non cancellerebbero il rapporto diretto tra l’errore dell’anestesista e la morte della donna. La cosiddetta "infezione nosocomiale" è infatti uno dei rischi "tipici e prevedibili" che possono sorgere in tutti i reparti di terapia intensiva. L’evento non può quindi essere ritenuto né nuovo né assolutamente imprevedibile: al contrario, i professionisti dell’ospedale avrebbero dovuto tenere bene in considerazione tutti i rischi normalmente connessi con un’operazione chirurgica.

Colpa lieve e linee guida A nulla vale neanche il secondo motivo di ricorso dell’anestesista, che mira a configurare la negligenza registrata in sala operatoria come colpa lieve e si sofferma in particolare sulla liceità dell’utilizzo della cannula di Guedel, strumento definito dai giudici "meno prudente" dell’intubazione oro tracheale. A prescindere dal tipo di metodo utilizzato, infatti, il medico avrebbe dovuto attenersi alle linee guida e assicurare alla paziente una corretta ventilazione polmonare.

Se l’accusato si fosse attenuto a tale comportamento in maniera costante, l’ischemia cerebrale non si sarebbe manifestata, tanto più che l’anestesista ha ignorato i segnali clinici strumentali che chiaramente evidenziavano carenza di ossigeno nel sangue. Dunque, niente colpa lieve e conferma della condanna per grave diligenza e omicidio colposo.

Fonte: Diritto.it

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