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Orario di lavoro, le norme non interessano la continuità assistenziale

Professione Redazione DottNet | 04/12/2015 17:57

La denuncia arriva dal segretario della Fimmg CA Tommasa Maio

"È una forzatura arbitraria, nata da un’incompleta lettura del dettato legislativo, il surreale tentativo di coinvolgere i medici di continuità assistenziale nella querelle nata in queste settimane per l’applicazione delle disposizioni europee  sull’orario di lavoro dei medici dipendenti" dichiara Tommasa Maio, Segretario Nazionale FIMMG CA.

Appare necessario chiarire soprattutto al fine di scongiurare il blocco del Servizio ed evitare inutili contenziosi -che siamo comunque pronti ad aprire ovunque fosse necessario- che le norme entrate in vigore nei giorni scorsi sono rivolte esclusivamente al personale dipendente: non coinvolgono quindi i medici di Continuità Assistenziale che, invece, come fattispecie della più ampia categoria dei medici di medicina generale, sono liberi professionisti convenzionati con le ASL.



In una recente sentenza, la Corte di Cassazione sezione lavoro (numero 18975/2015,24 del 24 settembre 2015) ha chiaramente affermato come  il rapporto di convenzionamento fra ASL e medici convenzionati sia un rapporto libero-professionale "che si svolge su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo …omissis …  e che dà luogo a posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo” (cit. Sentenza).”

La possibilità per i liberi professionisti di un’autonoma organizzazione della propria attività nasce dall’esigenza di compensare l’assenza delle tutele (ferie, maternità etc.) che la dipendenza ha ottenuto in cambio della perdita dell’autonomia organizzativa propria dell’istituto della subordinazione.

"Rivendichiamo dunque con forza- conclude Maio-  l’autonomia organizzativa garantita dal nostro contratto di categoria e consideriamo un fatto sicuramente anomalo il voler definire ope legis ambiti che rappresentano invece materia squisitamente contrattuale.”

 

 

fonte: fimmg

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