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Causa di servizio ed equo indennizzo

Professione Angelo Pietro Cori | 27/02/2015 17:06

Breve memorandum di comportamento del dipendente pubblico.

 1) A chi deve essere presentata l'istanza per il riconoscimento della causa di servizio?

L'istanza deve essere presentata all'Ente lavorativo di appartenenza (o all'ultimo ente di servizio se l'interessato è pensionato), che provvederà ad inoltrarla, corredata della documentazione necessaria, alla Commissione Medica territorialmente competente.

2) Come va presentata l'istanza?

La domanda per far accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio va presentata in carta semplice, indicando la natura dell'infermità o lesione ed i fatti di servizio che vi hanno concorso. Alla stessa va allegato ogni documento ritenuto utile (documentazione medica, dichiarazioni testimoniali, perizie, verbali).

3) Quale è la normativa di riferimento?

La procedura per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo è regolata dal D.P.R. n.461 del 29.10.2001. È stata poi emanata, in materia, da questa Direzione Generale una specifica circolare che è reperibile nell'area "circolari ed altra documentazione" (circolare n. 0020910 del 12.3.2008).

4) Quali sono i termini per la presentazione della domanda di causa di servizio, e a quali effetti essi devono intendersi perentori?

La domanda di dipendenza da causa di servizio, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, deve essere presentata dal dipendente o dall'avente diritto in caso, entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità. Tale termine, quindi, deve intendersi perentorio ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo.

5) Chi può chiedere l'equo indennizzo?

L'istanza può essere presentata dal dipendente in servizio o in quiescenza qualora la menomazione dell'integrità fisica si manifesti entro 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a 10 per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta anche dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro 6 mesi dal decesso.

6) Quali sono i termini per la presentazione dell'istanza di equo indennizzo?

L'istanza di equo indennizzo può essere presentata contestualmente rispetto a quella di causa di servizio oppure entro 10 gg dalla data di ricezione della comunicazione di invio della pratica alla C.V.C.S. oppure entro e non oltre 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento concessivo della dipendenza da causa di servizio.

7) Quando e a chi può rivolgersi il dipendente nel caso in cui voglia presentare ricorso?

Il ricorso può essere presentato al giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro nel termine previsto dal codice civile per i dipendenti civili, al TAR i dipendenti delle Forze Armate.

8) Entro quali termini e quante volte può essere chiesta la revisione dell'equo indennizzo?

In caso di aggravamento dell'infermità per la quale è stato concesso un equo indennizzo, il dipendente può, entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento di prima concessione, per una sola volta chiedere la revisione dell'equo indennizzo concesso.

9) In caso di incidente in itinere rimborsato dall' assicurazione privata, spetta anche l'equo indennizzo?

Si, infatti ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 686/57 va detratto dall'equo indennizzo soltanto quanto già percepito dal dipendente, per la stessa infermità, in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (es. una tantum per danno biologico o rendita INAIL).

 10) In quali casi l'importo dell'equo indennizzo è ridotto?

L'importo dell'equo indennizzo è ridotto in considerazione dell'età al momento dell'evento dannoso e/o della concessione della pensione privilegiata per la stessa infermità:

- del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età al momento dell'evento dannoso;

- del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età al momento dell'evento dannoso o ha ottenuto una pensione privilegiata; 

- del 62,5% se l'interessato ha superato i 50 anni di età al momento dell'evento dannoso ed ha ottenuto una pensione privilegiata;

- del 75% se l'interessato ha superato i 60 anni di età al momento dell'evento dannoso ed ha ottenuto una pensione privilegiata.

11) È ancora possibile fare richiesta per il riconoscimento della causa di servizio in presenza di patologie riconducibili all'attività lavorativa?

L'art. 6 del Decreto Legge datato 6 dicembre 2011, n. 201 ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Deroghe sono previste nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa (personale appartenente alle Forze Armate), vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Tuttavia, la normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti:

1. per i procedimenti già avviati alla data del 6 dicembre 2011;

2. nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di presentazione;

3. nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

12) Cosa succede ai procedimenti in corso al momento dell’abrogazione?

I procedimenti in corso di definizione alla data del 6 dicembre 2011 non sono toccati dall’abrogazione e proseguono fino alla loro conclusione.

13) Successivamente all’abrogazione, è possibile presentare domande di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio?

Tenuto conto che, ai sensi del co. 1 dell'art. 2 del DPR n. 461/2001, la domanda di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente (o dall'avente diritto in caso di morte) entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, la stessa può essere presentata, nel rispetto del succitato termine semestrale, solo nei casi in cui l'evento dannoso o la data di conoscibilità rientri entro il 6/12/2011, termine di entrata in vigore del decreto.

14) Ho in corso una pratica di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, vorrei sapere se è possibile chiedere la concessione dell’equo indennizzo dopo l’entrata in vigore del D.L.n. 201/2011?

Nel rispetto della tempistica disposta dall'art.2 del D.P.R. 461/01, l'istanza di equo indennizzo può essere contestuale a quella di dipendenza o successiva. Pertanto, al dipendente resta la facoltà di presentare l’istanza di equo indennizzo purché entro e non oltre 6 mesi dal provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

15) Posso presentare l’istanza di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento della patologia?

Ai sensi dell' art. 14 del D.P.R. 461/01, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento concessivo dell'equo indennizzo, il dipendente in caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può, per una sola volta, chiedere la revisione del beneficio già concesso. Pertanto, le istanze di revisione dell'equo indennizzo già concesso, purché presentate nel succitato termine, verranno prese in considerazione anche se successive all'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011.

16) Su quale tutela può contare il pubblico dipendente in caso di infortunio avvenuto in servizio o di malattia contratta a causa del lavoro?

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 dispone che è fatta salva la tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.

17) È possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il provvedimento dell’Amministrazione?

No. Avverso il provvedimento il dipendente può proporre solo ricorso al Giudice Ordinario (Tribunale Civile in funzione di giudice del lavoro) entro il termine ordinario di prescrizione decennale, a decorrere dalla data della notifica. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, invece, è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (art.7 co. 8 D.Lgs. 104/2010).

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