I medici non devono pagare l'Irap. La giurisprudenza sull'argomento è ormai consolidata e l'orientamento dei giudici – di qualunque ordine – è di esonerare le professioni sanitarie dal versamento dell'imposta.
Secondo i magistrati chi esercita la professione medica non costituisce autonoma organizzazione e quindi non ci sono i presupposti per l'applicazione del tributo regionale sia per l'esercizio dell'attività all'interno di strutture poliambulatoriali, sia per l'utilizzo di un dipendente con mansioni amministrative e di segreteria. Anzi, secondo molte sentenze che poi vedremo, dotarsi di un minimo di struttura e della collaborazione di un dipendente può essere indice di un corretto adempimento da parte del medico stesso agli obblighi a esso imposti dalla convenzione con il servizio sanitario nazionale. I principi contenuti in tali sentenze e in quelle precedenti possono ritenersi ormai così consolidati che in molti casi gli uffici periferici delle Entrate procedono al rimborso dell'imposta già nella fase amministrativa del reclamo contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dal professionista: l'importo chiesto a rimborso risulta inferiore ai ventimila euro per cui contro il silenzio rifiuto al rimborso la fase del reclamo ex articolo 17-bis del dlgs 546/92, diviene il passaggio obbligato.
Vediamo, dunque, più in dettaglio i contenuti di alcune delle sentenze
Il pensiero della Corte di cassazione. Entrambe le sentenze citate si basano su di un presupposto comune: l'esercizio della professione del medico di base con l'utilizzo di un dipendente part time, non costituisce presupposto imponibile ai fini del tributo regionale sulle attività produttive. Secondo la sesta sezione civile della suprema corte infatti le sentenze emesse dai giudici delle commissioni regionali che avevano disposto il rimborso dell'imposta a favore dei medici di base erano da ritenersi adeguatamente motivate in ordine alla non sussistenza di una stabile organizzazione a supporto dell'attività svolta dai contribuenti. La sussistenza di un dipendente part-time, si legge nelle due sentenze richiamate, non costituisce elemento che di per sé provi l'assunto dell'Agenzia, specie in relazione a un medico di base tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, a un'efficienza e continuità di servizio. Secondo la Cassazione dunque il medico in convenzione con la Asl ha la necessità di dotarsi un minimo di organizzazione per poter correttamente adempiere ai suoi obblighi contrattuali senza che ciò possa far presupporre la sussistenza di una stabile organizzazione con il conseguente assoggettamento all'Irap del reddito di lavoro autonomo percepito.
La posizione delle corti di merito. Secondo la Ctr Toscana (sentenza n. 588/2014) è da ritenersi escluso dall'imposta regionale sulle attività produttive anche il medico di base che utilizza due unità locali in strutture dislocate in zone diverse del territorio di sua competenza. La presenza di due studi medici, si legge nella sentenza in commento, dislocati in località diverse non può essere considerato elemento determinante per ritenere che l'attività sia stata svolta in presenza di una autonoma organizzazione, perché la convenzione sottoscritta dal medico con il servizio sanitario nazionale impone al professionista di garantire la difesa della salute pubblica che può avvenire anche attraverso presenze settimanali in più studi ambulatoriali. Ragionando in altri termini, conclude la regionale toscana, si arriverebbe a conclusioni di per sé assurde finendo per dichiarare non autonomamente organizzato il medico che opera in un solo ambulatorio e, al contrario, autonomamente organizzato lo stesso medico se opera in più di una unità locale. Sullo stesso tenore la Ctr di Bari (sentenza n. 349/2014) ha ritenuto privo del requisito dell'autonoma organizzazione e dunque non assoggettabile all'Irap, il medico generico che si avvale delle prestazioni occasionali di un dipendente. L'esame dei compensi corrisposti negli anni oggetto di indagine al dipendente, dimostra infatti come l'apporto dello stesso sia limitato soltanto ad alcuni giorni dell'anno senza per ciò influire sull'organizzazione dell'attività professionale. In tale senso i giudici del capoluogo pugliese, richiamando espressamente la sentenza n. 22020 del 12/6/2013 della Cassazione, hanno ritenuto di poter affermare come nel caso di specie la disponibilità di un dipendente (magari part-time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore impersonale e aggiuntivo alla produttività del contribuente, ma semplicemente una comodità per lui e per i suoi pazienti. Anche in questo caso se si ragionasse al contrario e si ritenesse assoggettabile all'Irap, perché dotato di autonoma organizzazione, il medico che si avvale di un dipendente si finirebbe, conclude la Ctr Bari, per assoggettare quest'ultimo ad una sorta di sanzione in grado di scoraggiare l'assunzione di dipendenti.
fonte: Italia Oggi
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