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Certificazione medica e patente di guida: l’esperto fa chiarezza

Professione Redazione DottNet | 03/03/2014 12:26

A seguito di una richiesta pervenutaci da un medico in merito alla certificazione medica, riportiamo la consulenza del Dott. Mariano Paternoster.

Domanda: In merito alla certificazione medica per la patente di guida, chi/quale medico deve effettuare tale certificazione? E come?

Risposta: La normativa di riferimento attuale è la Legge n. 120 del 29.07.10 che ha apportato varie modifiche al codice della strada, tra cui alcune relative agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida .

All’art. 23 della vigente legge vengono individuati medici accertatori; viene inoltre statuito che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria l'interessato dovrà esibire apposita certificazione anamnestica da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope rilasciata da un medico di fiducia. All’art. 50 viene introdotta la certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto.

In particolare, l'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato dalla presente legge, così recita:

119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio dell’unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purchè abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica e' integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

Per ciò che concerne il certificato anamnestico, indicazioni di riferimento si rinvengono nella circolare esplicativa Prot. n. 46247-P-05/I.4.C.D.2.2 del 5 novembre 2010 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ministero della Salute, avente per oggetto i quesiti applicativi relativi ai comma 2-ter e comma 3 Art. 119 Codice della Strada.

In essa si rinvengono le seguenti indicazioni: “… Appare utile chiarire che al medico di fiducia non viene richiesta una attestazione riguardante tutti i pregressi precedenti morbosi del candidato all'esame di guida, ma, da un punto di vista logico, la sola attestazione riguardante quei precedenti morbosi che nell'attualità possono rappresentare un concreto rischio per la guida e pertanto costituire una necessaria informazione per una migliore e più completa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla guida […]Il certificato anamnestico costituisce un utile elemento orientativo per il medico monocratico, che è tenuto a valutare l'idoneità del soggetto tenuto conto di quanto dichiarato nella attestazione del medico di fiducia. Si ribadisce l'utilità della stessa sia nel caso di attestazione dell'esistenza  di precedenti morbosi pericolosi per la guida, sia anche nel caso di esclusione degli stessi, sulla base di una negatività clinico anamnestica direttamente conosciuta (non potendo ovviamente essere certificate circostanze che ove semplicemente richieste potrebbero essere state negate o taciute dal proprio paziente) […] Fatte salve situazioni in cui il ruolo di medico curante è rivestito da figure specialistiche o è riconducibile a situazioni di rapporto fiduciario personali, stante la funzione di curante di riferimento affidata nell'ambito del servizio sanitario al medico di medicina generale, che la esercita nei confronti di tutti i cittadini che ne effettuino la scelta, si ritiene che, se non in via esclusiva, in via principale la figura del medico di fiducia preposto al rilascio della certificazione inerente i precedenti morbosi che possono costituire un rischio per la guida, sia da identificare funzionalmente nel medico di medicina generale, quale medico di assistenza primaria”.

Alla predetta circolare risulta anche allegato un fac-simile di certificato anamnestico (che non va inteso come obbligatorio).

In definitiva, nel certificato anamnestico non 
vanno segnalate tutte le patologie presentate dal paziente, ma solo quelle che nell’attualità possono costituire un rischio per la guida.

Una volta a conoscenza di tali patologie sarà compito del medico preposto all’accertamento della idoneita’ verificare, anche mediante ulteriori indagini di approfondimento, se le patologie medesime sono tali da compromettere effettivamente l'idoneità alla guida.

Grazie alla collaborazione del Dott. Mariano Paternoster

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