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Ginecologo condannato per omessa informazione alla partoriente

Ginecologia LattoGlobina Voice | 31/01/2014 10:10

Trattasi della condanna al risarcimento dei danni patiti da un neonato a seguito della anossia di cui questi aveva sofferto alla nascita, ritenuta non adeguatamente trattata e che aveva provocato una tetraparesi spastica.

Nel corso del giudizio era stata accertata la responsabilità del ginecologo sia nella conduzione del parto (nel corso del quale si era prodotta l’anossia cerebrale), sia per il suo comportamento omissivo posteriore alla nascita, concretatosi nell’incapacità di diagnosticare la sindrome asfittica in atto e nell’apprestare al neonato le tempestive terapie, quantomeno per ridurne le conseguenze.

In particolare, il neonato non era stato incubato ma collocato in incubatrice e sottoposto ad ossigenoterapia del tutto inutile.

Avrebbe dovuto essere intubato dallo stesso ginecologo in relazione alla situazione nella quale versava nell’ambito dei doveri contrattuali che sul medico incombevano, o quanto meno essere sorvegliato dal medesimo in vista di un’intubazione che poteva palesarsi necessaria, ovvero essere immediatamente trasferito su sua disposizione.

Il ginecologo deduceva che non è esigibile un obbligo di sorveglianza nelle ore successive al parto da parte del ginecologo, il cui compito si esaurisce con la nascita del bambino e che era nella specie del tutto estraneo alla struttura della clinica dove il parto era avvenuto, alla quale soltanto incombeva il dovere di vigilare sulle condizioni del neonato.

La Sentenza (Cass. Civ., Sez. III, n. 11316 del 21 luglio 2003)

Al di là delle modalità del parto, in relazione alle condizioni di un neonato anossico, quand’anche in ipotesi non tanto allarmanti da giustificare il trasferimento immediato, al ginecologo (tra l’altro, di fiducia della partoriente, che ne aveva avuto cura anche durante la gestazione e che per questo era intervenuto al parto) incombeva comunque l’obbligo di adottare o sollecitare interventi immediati, ovvero di seguire lo sviluppo della situazione con l’attenzione che il caso evidentemente richiedeva, quand’anche egli non fosse inserito nella struttura sanitaria della clinica.

Benché non possano certo essergli imputate, in quanto medico di fiducia, le carenze della struttura né le condotte colpose di altri dipendenti di questa, egli ha tuttavia l’obbligo sia di informare il paziente dell’eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura presso la quale il paziente sia ricoverato, tanto più se la scelta sia effettuata in ragione proprio dell’inserimento del medico di fiducia in quella struttura, sia di prestare al paziente ogni attenzione e cura che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni.

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