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Procreazione, ecco le nuove linee guida. I contenuti della Legge 40/04. Antinori querela il sottosegretario Roccella

Sanità pubblica Redazione DottNet | 14/11/2011 10:55

E' polemica sulle nuove linee guida della legge 40 sulla procreazione assistita messe a punto dal sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella e che la prossima settimana dovrebbero arrivare all'esame del Consiglio superiore di sanita' (Css). Per l'associazione Coscioni si tratta di un ''colpo di mano'' con il quale si vieta la diagnosi pre-impianto sugli embrioni. Per Roccella, invece, la polemica e' strumentale poiche' la legge 40 ''gia' vieta la diagnosi preimpianto''.

Duro il giudizio di Filomena Gallo dell'associazione Coscioni: ''le linee guida che Roccella con un vero e proprio colpo di mano di fine mandato vorrebbe fare approvare - afferma - sono illegittime sia sul piano scientifico che su quello giuridico, poiché vieterebbero le indagini cliniche sull' embrione restringendo l'applicazione di tecniche consolidate; viene inoltre stabilito un sistema di schedature dei pazienti infertili". Ma su questo punto Roccella dissente nettamente: ''Non c'é stato alcun colpo di mano. La diagnosi pre-impianto sugli embrioni - afferma - è già vietata dalla legge e le linee guida non possono 'scavalcare' la legge stessa". Quanto al contenuto delle nuove linee guida, si tratta, ha spiegato Roccella, di un adeguamento "alla direttiva europea 191 sulla tracciabilità e sicurezza di cellule e tessuti, nella quale anche la procreazione assistita rientra. Con le nuove linee guida, dunque, si prevedono nuovi requisiti per i centri di procreazione assistita proprio in merito alla tracciabilità di cellule e tessuti, con una grande attenzione alla sicurezza delle coppie grazie, ad esempio, a procedure precise per la tracciabilità dei gameti. Non c'é alcuna 'schedatura' delle coppie ma si danno anzi maggiori garanzie". L'arrivo delle nuove linee guida, pero', accende le polemiche, con la senatrice Poretti (Radicali) che accusa Roccella di agire ''contro ogni senso del limite e della legge''. Ma pareri discordi arrivano anche dai medici: "Nella legge 40 non c'é un impedimento netto a preciso alla possibilità di effettuare la diagnosi pre-impianto sugli embrioni", afferma il ginecologo dell'Università di Palermo e membro del Css Ettore Cittadini: "nel mio centro, ad esempio, effettuiamo la diagnosi pre-impianto - afferma - per le coppie con talassemia''. Della stessa opinione il ginecologo Carlo Flamigni, pioniere della fecondazione assistita, secondo il quale la legge ''non pone un divieto esplicito a tale diagnosi''. In realta', precisa l'avvocato Filomena Gallo, ''la diagnosi preimpianto e' consentita proprio dagli articoli 13 comma 2 e 14 comma 5 della legge stessa, che prevedono che la coppia possa chiedere di conoscere lo stato di salute dell'embrione e che il medico, se richiesto dalla stessa, deve effettuare indagini cliniche diagnostiche sull'embrione stesso. Roccella insiste nel ribadire un divieto che non esiste nella legge''.

Inoltre, rileva Gallo, ''esistono oltre 10 sentenze di tribunali che confermano questa giusta interpretazione della legge, affermando che il medico deve effettuare la diagnosi preimpianto e impiantare in utero solo gli embrioni sani, congelando quelli non sani''. La situazione insomma, secondo molti specialisti, resta dunque confusa. E nelle more di regole ancora dibattute, i centri di procreazione medicalmente assistita vanno in ordine sparso: ''Nei centri privati e attrezzati - afferma Gallo - la diagnosi preimpianto viene effettuata correntemente, mentre i centri pubblici, illegalmente ovvero contro la legge, non effettuano tale diagnosi adducendo la mancanza di attrezzature adeguate''. La possibilita' di diagnosi preimpianto sugli embrioni, affermano vari specialisti, sarebbe contemplata dagli stessi articoli 13 e 14 della legge 40/04 sulla procreazione assistita. Un'interpretazione non condivisa dal sottosegretario alla salute Eugenia Roccella, la quale ribadisce il divieto di tale diagnosi nella legge. Per tutta risposta Severino Antinori querela il sottosegretario: ''Ho querelato Eugenia Roccella per false comunicazione agli italiani e abuso di atti d'ufficio. L'ex sottosegretario potrebbe andare a lavorare per il governo iraniano piu' che per un paese democratico come l'Italia - spiega il ginecologo Severino Antinori in merito alle nuove linee guida della legge 40 sulla procreazione assistita firmate dal sottosegretario e riguardanti anche la diagnosi preimpianto -. Le cosiddette linee guida indicate da Roccella confliggono con la sentenza della Corte costituzionale e la sentenza del Tar del Lazio. L'ambiguita' e la malafede di Roccella - rileva Antinori - stanno nel fatto che il sottosegretario sostiene che la legge 40 proibisce la diagnosi preimpianto, quando invece la sentenza della Corte Costituzionale, proprio su mio ricorso di 3 anni fa, l'ha riammessa. Le donne quindi non devono piu' andare all'estero affrontando costi e disagi''. Roccella, afferma Antinori, ''truffa gli italiani''. Il sottosegretario, conclude l'esperto, ''ha agito da ajatollah e non da politico democratico, con un abuso degno di Ahmandinejad, nel pieno spregio della legge e dei diritti civili. Ha violato le leggi e per questo ne dovra' rispondere civilmente e penalmente''. 

Ecco, in sintesi, i contenuti della legge 40/04. 

- DIAGNOSI PREIMPIANTO: ''La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano - si legge nell'articolo 13 comma 2 della legge - e' consentita a condizione che si perseguano finalita' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative''. Nell'articolo 14 comma 5 si legge inoltre che le coppie ''sono informate sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell' utero''.

- ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: e' consentita per risolvere problemi di sterilita' o infertilita' e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci. 

- NO ALL'ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioe' con seme di persona estranea alla coppia.

- CHI PUO' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, a single, mamme-nonne e fecondazione post mortem.

- EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.

- OBIEZIONE COSCIENZA: Il personale sanitario non e' tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.

- NUMERO EMBRIONI PRODOTTI: Con la sentenza della Corte Costituzionale che ha in parte bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita (sentenza pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 13 maggio 2009) si fissano due importanti principi: l'autonomia del medico nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare (non piu' limitato a tre) ed il ricorso al congelamento di quegli embrioni ''prodotti ma non impiantati per scelta medica''.

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