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Tar Lazio, quando si eseguono prestazioni radiologiche il medico deve essere sempre presente a tutela del cittadino

Sanità pubblica Redazione DottNet | 26/08/2022 18:31

Il Tar del Lazio rigetta il ricorso presentato dalla Regione Veneto per l’annullamento delle Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000)

Con la Sentenza 11242/2022 (clicca qui per scaricare il documento completo) pronunciata il 24 agosto 2022 il Tar del Lazio rigetta il ricorso presentato dalla Regione Veneto per l’annullamento delle “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000)”. Si conferma ancora una volta che in ogni struttura (pubblica o privata con letti di ricovero o anche solo ambulatoriale) dove si eseguono prestazioni radiologiche deve essere presente almeno un medico.

Nel dettaglio il Tribunale amministrativo ha respinto un ricorso della Regione Veneto, per “eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e manifesta illogicità”, ricorso contro il quale si erano costituiti in giudizio la Società Italiana di Radiologia Medica insieme al Ministero della Salute, ai quali si erano associati SUMAI-Assoprof e la FNOMCeO.

Nel merito la sentenza in primis enuncia l’infondatezza del ricorso, essendo cambiato il quadro normativo di riferimento con l’approvazione del DLgs 101/2020 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che ha abrogato la 187/2000, nel quale (art.161 comma 1) è prevista l’adozione e l’applicazione delle “linee guida per le procedure radiologiche clinicamente sperimentate e standardizzate” pubblicate nella G.U. 261 del 9/11/2015. Il Collegio sancisce come infondata anche la seconda motivazione del ricorso, riguardante la natura delle linee guida, indicate come “atti atipici” dai ricorrenti, mentre la sentenza ne legittima il potere amministrativo vincolante, a prescindere dalla loro assimilazione a regolamenti veri e propri e quindi ne esclude la natura atipica.

Corrado Bibbolino, direttore scientifico della Fondazione Area Radiologica Snr, commenta soddisfatto la sentenza: “Si pone un punto fermo a una vicenda annosa ed abbastanza ridicola che vuole per forza vedere i medici come luddisti attaccati alla tradizione ed a vecchie prerogative. Da molti anni si incrociano mistificazioni e ricerche di profitto spacciandole per progresso telematico digitale. Le istituzioni della radiologia italiana, Sindacati e Società Scientifiche, hanno sempre favorito le soluzioni più avanzate in tema di dematerializzazione e telemedicina, ma senza che questo debba significare automazione e depauperamento clinico della prestazione. Se lo Stato moderno ha messo nel ‘900 i paletti ai signori del vapore quello di oggi deve metterne ai signori dei dati e dell’infosfera, come dice il filosofo Floridi. Progresso vuol dire regole e non giungla e l’etica digitale è la chiave del futuro”. 

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