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Certificati per la patente agli epilettici: esclusiva dei neurologi

Sanità pubblica Redazione DottNet | 07/06/2018 18:24

Restano i dubbi su chi ha il dovere di segnalare alle autorità se un soggetto si pone al volante di un'auto senza averne i requisiti

Le persone con epilessia possono avere la patente e guidare, purché rispondano a specifici requisiti stabiliti da un Decreto Ministeriale del 30 novembre 2010 (con successive norme applicative del 2011). Secondo la normativa, è necessario che la persona con epilessia dimostri tramite un certificato rilasciato da un neurologo di una struttura pubblica di non avere più crisi epilettiche da almeno un anno.

A distanza di otto anni da questo decreto, gli epilettologi della Lega Italiana contro l'epilessia (Lice) accendono i riflettori sul tema per fare il punto sulla situazione e per superare alcune criticità nate dall'applicazione normativa.

"La legge non presenta molte criticità ed è anche abbastanza garantista sia nei confronti dell'interessato che dei soggetti terzi, ma esiste un unico problema: chiarire meglio di chi è l'obbligo di segnalare quei casi in cui si venga a conoscenza di un soggetto che guida pur non avendone i requisiti", afferma il professor Oriano Mecarelli, Presidente Lice. "Secondo il Decreto Ministeriale - prosegue - l'obbligo non è del neurologo, ma talvolta è successo che Direzioni di ASL o Ospedali abbiano imposto ai propri medici tale operato, creando importanti precedenti che hanno comportato risvolti legali".

Al problema della "segnalazione" è connesso anche quello della "tutela dei diritti", sia del malato che del curante. "Nonostante le revisioni della legge, esistono in Italia ancora molte false conoscenze riguardo questo argomento e spesso ne sono responsabili proprio le Istituzioni - aggiunge Mecarelli - Attraverso internet inoltre il paziente trova le informazioni più disparate, anche nei siti ufficiali delle Asl".

In base alla normativa vigente, le persone affette da epilessia possono ottenere la patente di guida solo previa presentazione alla commissione medica competente di un  modulo compilato e sottoscritto da un neurologo  di una struttura pubblica. In questo caso si fa riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2010, ai successivi regolamenti attuativi contenuti del decreto legislativo del 18 aprile 2011 e alla circolare del Ministero della Salute del 25 luglio 2011.

Rispetto al passato, quando per qualsiasi forma di epilessia era richiesta l’assenza di crisi epilettiche da almeno due anni, adesso è sufficiente un  periodo libero da crisi di almeno un anno  per poter richiedere o rinnovare la patente A e B. È importante notare come la normativa odierna preveda la  distinzione fra epilessia  (due o più crisi epilettiche non provocate a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra)  e crisi epilettica provocata  (scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile).  Quest’ultima è compatibile con la guida se il fattore provocante non si ripeterà.

Inoltre, fra le varie forme di epilessia si distinguono le epilessie caratterizzate da crisi epilettiche esclusivamente in corso di sonno e quelle con crisi epilettiche senza effetto sullo stato di coscienza e sulla capacità di azione (in questi casi la patente di guida può essere rilasciata a seguito di un periodo di osservazione di almeno un anno, in assenza di altri tipi di crisi). La ricorrenza di crisi dopo la sospensione del trattamento (che deve essere decisa da un neurologo) in chi è senza crisi da periodi prolungati, vieta la guida per soli tre mesi, ammesso però che il trattamento antiepilettico venga ripreso.

La legge attualmente in vigore prevede inoltre il concetto di  guarigione: trascorsi dieci anni senza crisi epilettiche e senza terapia, la persona è dichiarata clinicamente guarita dalla malattia e non è più soggetta a restrizioni. 
Nel caso di pazienti che invece non hanno crisi da almeno cinque anni ma assumono ancora farmaci antiepilettici, è possibile (a discrezione della commissione medica competente) l’ottenimento di un periodo di idoneità alla guida maggiore di quello regolarmente autorizzato, cioè due anni. Questo vale per le patenti A e B, mentre le patenti C, D ed E sono soggette a maggiori restrizioni. È richiesto che il soggetto non abbia crisi e non assuma medicinali antiepilettici da almeno da almeno dieci anni e che l’elettroencefalogramma non presenti alterazioni di tipo epilettico.

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