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Dirigenti medici in pensione a 70 anni. I primari esclusi dalla norma

Sanità pubblica Redazione DottNet | 06/10/2015 21:29

I dirigenti medici possono continuare a chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 70 anni per raggiungere i 40 anni di lavoro effettivo.

L'abolizione del trattamento in servizio non produce effetti nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Lo ha confermato la circolare della Funzione Pubblica 2/2015 in attuazione delle norme contenute nel decreto legge 90/2014. Il provvedimento, com'è noto, ha abolito dal 1° novembre 2014 per tutti i dipendenti pubblici la possibilità di permanere in servizio oltre il compimento dell'età pensionabile.

61cm; orphans: 1"> La normativa, dunque, non coinvolge il trattenimento dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (il cd.collegato lavoro) in quanto il decreto legge 90/2014 continua a riconoscere la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina generale.

Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il 65° anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. L'amministrazione, ricordiamo, potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

E' utile ricordare che nella nozione di servizio effettivo sono da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato (quindi con l'inclusione della contribuzione derivante dal servizio militare). Esclusi invece gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi.


 

I Limiti. L'unico limite alla prosecuzione del rapporto di lavoro, introdotta dal decreto legge 90/2014, riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di struttura complessa (cioè i primari). In tale circostanza la volontà dell'interessato di vedersi riconosciuto il trattenimento in servizio alle condizioni sopra esposte, può essere compressa dall'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro una volta maturati i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (42 anni e 6 mesi gli uomini e 41 ani e 6 mesi le donne), purchè non prima del compimento del 65° anno di età.

"Questi medici - ricorda la Circolare Madia - possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti). L'amministrazione potrà tuttavia non accogliere l'istanza stessa ove decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l'utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l'indebita lesione dell'affidamento degli interessati".

Di seguito la nota integrale dell'Inpdap sulla normativa:

Si pubblica la Nota operativa n. 56 dell'Inpdap che affronta alcune questioni generali sulle nuove norme sul pensionamento nonché sulle specifiche norme riguardanti il pensionamento a 70 anni dei dirigenti medici e veterinari. 

In particolare si chiarisce che l'accesso al pensionamento in base al nuovo regime di decorrenze (trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti), può essere riconosciuto dal giorno successivo ai 12 mesi dalla maturazione del requisiti, senza aspettare quindi il primo giorno del mese successivo. 

Per quanto concerne, in seguito alla legge 183/2010 (Collegato Lavoro), la riformulazione del comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992,  ("II limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti") nella Nota Inpdap si precisa che: 

1) per "servizio effettivo" sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese e, in particolare, oltre al servizio prestato presso l'amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per lo Stato [quale ad esempio il servizio militare purché già valorizzato a fini pensionistici), i servizi ricongiungibili ai sensi della legge n. 523/1954 o 1092/1973, i servizi correlati ad attività lavorativa e ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979 o n. 45/1990 ovvero totalizzati ai sensi del Reg. CE 1606/1998 o ai sensi del D.lgs. n. 42/2006 ed i servizi riscattati (ad es. per lavoro prestato all'estero); 

2) restano, per contro, esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio (es. laurea, dottorato di ricerca ecc..). 

Si conferma, inoltre, che la nuova formulazione dell'articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, nello stabilire il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza dell'interessato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, ha eliminato ogni riferimento all'applicazione dell'articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992. Di conseguenza, dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/20l0, la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo di cui al citato articolo 16 (cioè da 65 a 67 anni) non è più esercitabileda parte dei dirigenti medici e del ruolo sanitario nazionale.


 


 

Fonte: pensioni oggi

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