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Cassazione, quando e perché il medico di guardia deve recarsi a casa del paziente

Medlex Redazione DottNet | 27/12/2023 19:04

Per la Suprema Corte commette reato la guardia medica che non fa visite domiciliari ai bambini

La Corte di Cassazione ha ribadito in diverse occasioni che commette reato la guardia medica che non fa visite domiciliari ai bambini o agli anziani, dunque quando non si reca, senza un giustificato motivo, a casa di pazienti fragili e difficilmente trasportabili negli ambulatori.

La Corte di Cassazione - riporta laleggepertutti.it, - ha confermato la sentenza di condanna emessa a carico di un medico di guardia che aveva rifiutato di recarsi a visitare un gruppo di bambini di 10 anni, in gita scolastica. I piccoli ospiti di un hotel durante le ore notturne avevano malesseri, vomito e dissenteria. L’albergatore stesso, preoccupato da questa emergenza collettiva (anche due professori manifestavano gli stessi sintomi), aveva chiamato di notte la guardia medica: in una lunga telefonata, durata quasi un quarto d’ora, aveva descritto i sintomi, ma il medico di servizio, alla fine, si era rifiutato di recarsi sul posto per fare le visite domiciliari ai pazienti. L’albergatore aveva poi telefonato al 118 che, invece, era intervenuto tempestivamente.

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La Cassazione, chiamata a decidere il caso, con una sentenza definitiva [n. 34535/2019.] ha deciso che questa condotta omissiva e ingiustificata integrava il delitto di rifiuto di atti d’ufficio, previsto dall’articolo 328 del Codice penale, che punisce il pubblico ufficiale – in questo caso il medico di guardia – che rifiuta un «atto dovuto per ragioni di sanità» e che debba essere «compiuto senza ritardo». La pena va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni di reclusione.

Perché l’omessa visita della guardia medica costituisce reato

Inutile la difesa del medico davanti alla Suprema Corte: la condanna già inflitta nei suoi confronti dalla Corte d’Appello è stata confermata. Il fatto che il vomito non comportasse pericolo di vita è stato ritenuto ininfluente poiché la situazione era preoccupante, l’albergo era distante dai presidi ospedalieri e c’era pericolo che l’epidemia si diffondesse all’intera comitiva. Per gli stessi motivi, la «visita telefonica» è stata ritenuta del tutto insufficiente, anche perché, nel lungo colloquio con l’albergatore che descriveva la situazione, il medico «non aveva formulato alcuna domanda specifica» per approfondire il caso ed anzi si era lamentato del «tono inutilmente allarmato» dell’interlocutore. Nessun equivoco, quindi, sul fatto che egli non intendesse effettuare la visita sul posto, il rifiuto era evidente.

Il medico aveva anche sostenuto - si legge su laleggepertutti.it - che il rifiuto fosse legittimo in virtù della propria «discrezionalità tecnica», vale a dire quello spazio di apprezzamento che gli consente di valutare e decidere se sia necessario, in base ai sintomi che gli vengono riferiti, eseguire la visita oppure no. In quel caso, fenomeni di nausea e vomito non avrebbero rappresentato un’emergenza tale da richiedere un suo intervento urgente sul posto. Ma a giudizio della Cassazione questa discrezionalità non può trasformarsi in un arbitrio: la visita andava fatta, alla stregua delle circostanze concrete: ben sei bambini avvertivano malesseri, oltretutto erano stranieri (di nazionalità inglese), si trovavano in Italia senza genitori e senza conoscere la lingua. Tutte queste circostanze «dovevano imporre al medico di recarsi presso l’albergo per constatare di persona la presenza di patologie, anche temporanee».

Quando la guardia medica può rifiutare la visita a casa

La Cassazione ha ricordato che le norme che regolamentano il servizio di continuità assistenziale comprese quelle di natura contrattuale nel rapporto di lavoro intercorrente tra i professionisti e le Aziende sanitarie, dispongono che il medico sia «a disposizione per gli interventi domiciliari che gli verranno richiesti» e deve «effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti». Il medico di guardia resta competente a decidere se sia necessario visitare o meno il paziente e lo valuterà in base ai sintomi che gli vengono riferiti, ma il giudice può sempre disattendere questa valutazione per controllare se essa costituisca «un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri». Le decisioni assunte dal medico non possono mai essere «scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili». Esiste, infatti, un apposito Manuale del servizio di continuità assistenziale, alle cui prescrizioni i medici incaricati devono attenersi.

Rifiuto visita domiciliare a paziente anziano e intrasportabile

Un’altra sentenza della Cassazione, riferita al caso di un medico che si era rifiutato di visitare a casa una paziente anziana con gravi difficoltà respiratorie e impossibilità a muoversi, ha precisato che la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del medico di guardia, e «tale valutazione non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia dichiarata». Pertanto, anche in questo caso è stata confermata la condanna del medico che aveva omesso di eseguire la visita a casa, per il reato di rifiuto di atti d’ufficio.

Guardia medica: quando è necessaria la visita domiciliare

Riassumendo, alla stregua delle norme vigenti e dell’orientamento della Cassazione il medico di guardia interpellato – salvi i casi di intervento diretto del 118 – ha a disposizione tre opzioni: limitarsi a fornire un consiglio telefonico, recarsi al domicilio per fare la visita, oppure invitare l’assistito a recarsi all’ambulatorio o in ospedale. Ma se in concreto l’unica opzione praticabile è la visita domiciliare, come nei due casi che abbiamo esaminato, egli deve eseguirla, altrimenti è responsabile della violazione, penalmente rilevante, dell’articolo 328 del Codice penale, vale a dire del reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio. Si tratta di un reato di pericolo, che come tale non richiede la verificazione di un evento lesivo: anche quando è possibile scongiurare la lesione della vita o della salute del soggetto assistito, ad esempio grazie all’intervento tempestivo di altri medici, il delitto è già configurato in tutti i suoi elementi.

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